La dirigenza della magistratura
Dal sito del Consiglio supereriore della magistratura: https://www.csm.it/web/csm-internet/magistratura/ordinaria/percorso-professionale?show=true&title=dirigenza%20giudiziaria&show_bcrumb=dirigenza%20giudiziaria
Il Percorso Professionale
dirigenza giudiziaria
La nomina dei magistrati ai vertici degli uffici giudiziari (il c.d. conferimento di incarichi direttivi) è una delle prerogative più importanti e delicate del CSM. Difatti, la Costituzione attribuisce all’organo di governo autonomo della magistratura la competenza alle nomine, ai trasferimenti e alle promozioni dei magistrati stessi. Ed è di tutta evidenza che la nomina del dirigente di un ufficio giudiziario rientra pienamente in queste categorie. Il senso della scelta fatta dalla Costituzione è quello di garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura rispetto a condizionamenti esterni e interni che potrebbero derivare dall’attribuire al potere esecutivo o a organi gerarchici il potere di scelta dei dirigenti.
La stessa finalità di tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura è alla base dell’attribuzione al CSM del potere di nomina dei magistrati con funzioni semidirettive che, cioè, hanno una funzione di direzione e organizzazione “intermedia” rispetto ai dirigenti degli uffici.
La materia della nomina a incarichi direttivi e semidirettivi è inoltre assistita da una ulteriore garanzia, prevista dalla Costituzione, quella della riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, che si traduce nel fatto che deve essere la legge a stabilire i criteri generali di valutazione e di selezione degli aspiranti e le conseguenti modalità della nomina.
Le tipologie di incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti.
Gli incarichi di direzione degli uffici giudiziari sono elencati all’art. 10 del d.lgs. 160 del 2006, e sono distinti tra funzioni giudicanti o requirenti e direttivi o semidirettivi. E così, le funzioni giudicanti vengono suddivise in: funzioni semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il tribunale ordinario, presidente e presidente aggiunto della sezione gip), semidirettive elevate di primo grado (presidente della sezione GIP in Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia) e semidirettive di secondo grado (presidente di sezione presso la Corte di Appello), direttive di primo grado (presidente del tribunale ordinario, presidente del tribunale per i minorenni), direttive elevate di primo grado (presidente del tribunale presso Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia; presidente del tribunale di sorveglianza), direttive di secondo grado (presidente della Corte di Appello), direttive di legittimità (presidente di sezione della Corte di Cassazione), direttive superiori (presidente aggiunto della Corte di Cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche) e direttive apicali (primo presidente della Corte di Cassazione).
I posti di Presidente di sezione, sia in tribunale che in corte d’appello, possono a loro volta essere “ordinari” o presso la sezione lavoro.
Le tipologie di incarichi direttivi e semidirettivi requirenti.
Le funzioni requirenti si distinguono in semidirettive di primo grado (procuratore aggiunto presso il tribunale), semidirettive elevate di primo grado (procuratore aggiunto presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia), semidirettive di secondo grado (avvocato generale presso la Corte di Appello), semidirettive requirenti di coordinamento nazionale (procuratore nazionale aggiunto presso la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo), direttive di primo grado (procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario, procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni), direttive elevate di primo grado (procuratore della repubblica presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia), direttive di secondo grado (procuratore generale presso la Corte di Appello), direttive di coordinamento nazionale (procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo), direttive di legittimità (avvocato generale presso la Corte di Cassazione), direttive superiori (procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione) e direttive apicali (procuratore generale presso la Corte di Cassazione).
Il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi.
La competenza per l’istruttoria e la nomina sulla copertura degli uffici direttivi e semidirettivi spetta al C.S.M. La proposta relativa alla nomina per un ufficio direttivo, però, prima di essere sottoposta alla deliberazione del Plenum deve essere trasmessa per il “concerto” al Ministro della giustizia come previsto dall’art. 11 della Legge 24 marzo 1958, n. 195. Si tratta dell’unica ipotesi in cui il Ministro della Giustizia interviene nei provvedimenti relativi allo status dei magistrati. Tale potere si giustifica in quanto i dirigenti degli uffici giudiziari hanno principalmente funzioni di direzione ed organizzazione degli uffici e il Ministro della Giustizia è, ai sensi dell’art. 110 Cost., competente per l’organizzazione e il funzionamento dei servii relativi alla Giustizia.
Il “concerto”, come ha precisato la Corte costituzionale con la sentenza n. 380/2003, rappresenta un sistema di ripartizione delle autonome sfere di competenza del Consiglio e del Ministero. Nello specifico, il Consiglio ha il dovere di interloquire con il Ministro e quest’ultimo, in virtù dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta e garantita dalla Costituzione al CSM, non ha il potere di sindacare il contenuto delle scelte dell’organo di governo della magistratura, potendo però avanzare rilievi su profili rientranti nelle proprie prerogative. Entrambi gli organi devono dunque esercitare il proprio potere secondo il principio di leale collaborazione.
Gli incarichi di direzione (direttivi e semidirettivi) sono assegnati sulla base della valutazione del percorso professionale dei candidati (il c.d. merito) e della c.d. attitudine direttiva. Il Consiglio deve cioè valutare le capacità di organizzare e gestire l’ufficio e di programmare e gestire le risorse (art. 12 d.lgs. 160 del 2006). I generali criteri di valutazione fissati dalla legge sono poi oggetto di una disciplina adottata dal CSM d’intesa con il Ministro della Giustizia, disciplina nella quale vengono indicati nel dettaglio gli indicatori dell’attitudine direttiva e vengono definite le fonti di conoscenza e la procedura applicabile. Attualmente la normativa regolamentare di riferimento è contenuta nel Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015).
La scelta viene operata sulla base di una procedura concorsuale che ha l’obiettivo di valutare comparativamente gli aspiranti e selezionare, per ciascun ufficio da ricoprire, il candidato più idoneo.
L’anzianità, che prima della riforma del 2006 aveva un peso rilevante nella scelta, non costituisce un criterio di valutazione, ma solo un requisito di legittimazione per concorrere a determinati posti direttivi. Come per i trasferimenti ordinari, difatti, per la partecipazione ai concorsi sono fissati dall’ordinamento giudiziario specifici requisiti, che variano in relazione al posto per il quale si intende concorrere (ad esempio, il periodo trascorso in un determinato ufficio prima di richiedere un nuovo trasferimento, il possesso di una determinata valutazione di professionalità, etc.). Inoltre, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive è necessario che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, gli aspiranti assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento in pensione, al fine di garantire un periodo minimo di continuità nella “gestione” organizzativa dell’ufficio.
La temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi.
Le funzioni direttive e semidirettive hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per altri quattro anni, a seguito di valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura circa l’attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per almeno cinque anni.
Alla scadenza del termine previsto per l’incarico, o in caso di mancata conferma, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive o semidirettive, rimane, anche in soprannumero, nel medesimo ufficio con funzioni ordinarie.
Normativa di riferimento
