Il buon andamento del servizio giustizia e le procedure
TEMI I: b) la struttura normativa della giurisdizione
Sono numerose le norme della Costituzione che si occupano dell'organizzazione della giustizia nel senso ampio cui ci ispiriamo .
Ma c'è una disposizione, in particolare, alla quale si dedica un'attenzione fortemente miope: è l'art. 97 , la quale vorrebbe che "i pubblici uffici [siano] organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione".
C'è, purtroppo, una lettura tradizionale di questa disposizione, data soprattutto dalla Corte costituzionale, per cui i principi di imparzialità e buon andamento degli uffici pubblici non riguardano le norme che regolano i processi.
Si tratta di una lettura miope e sbagliata, che meriterebbe un ripensamento.
Infatti, ad ogni livello di riflessione intorno alla scienza dell'amministrazione o, in ambito privato, alla scienza dell'organizzazione del lavoro, si è da tempo pervenuti alla conclusione che la "procedura" non è qualcosa di diverso e separato dalla struttura e che un ufficio è ben organizzato e efficiente solo quando opera secondo procedure che garantiscono efficienza.
Solo nell'ambito dell'organizzione della giustizia, le procedure possono legittimamente essere inefficienti.
La distinzione tra norme di ordinamento degli uffici giudiziari o di mero funzionamento amministrativo degli stessi (coperte dall'art. 97 Cost.) e norme processuali (estranee all'art. 97 Cost.) è in realtà frutto di impostazioni teoriche che trovano supporto nella tradizione, anche didattica, che ha collocato lo studio della funzione giurisdizionale (una delle funzioni primarie dello Stato) nell'ambito del diritto processuale, costola recente del relativo diritto sostanziale.
Un'impostazione che ha fatto perdere di vista il dato fondamentale per cui la procedura altro non è che il modo attraverso cui si esplica quella funzione e che, di conseguenza, una procedura farraginosa, che impone attività inutili e sovrabbondanti, provoca un cattivo andamento dell'amministrazione di quel settore: com'è sotto gli occhi di tutti, forse anche a causa di quelle impostazioni.
Per questa ragione interventi normativi che appesantiscono le procedure, introducendo atti e attività che non trovano rispondenza in alcun altro valore di rango costituzionale pari o sovraordinato al buon andamento del servizio, dovrebbero essere considerati illegittimi per contrarietà all'art. 97, comma 1, Cost.
Ma è una strada che la Corte costituzionale si è sempre rifiutata di percorrere.
