La prescrizione secondo modelli di efficienza e garanzia
TEMI I: b) la struttura normativa della giurisdizione
DE IURE CONDENDO
Il processo breve è un tema all'ordine del giorno, ma le riforme proposte non appaiono orientate a coniugare efficienza e garanzie.
L'introduzione puramente e semplicemente di un termine (ampiamente più breve di quello di prescrizione del reato) oltre il quale il processo è buttato nel cestino è privo di ogni ragionevolezza: si avrebbe un reato non estinto, sul quale può essere già intervenuta una duplice sentenza di condanna che, però, viene cestinato.
DE IURE CONDENDO, quindi, si è immaginato in un aticolato che assume la forma di una proposta di legge un sistema che coniughi efficienza e garanzie.
Nel corso del giudizio di primo grado non vi è alcun effetto innovativo.
Nell’appello e nel giudizio di cassazione, invece, il corso della prescrizione viene sospeso, secondo l'impostazione propria dell'ambito civilistico dell'ordinamento, ispirato all'idea che è manifestata la volontà di far valere un diritto quel diritto non può essere perso solo a causa del protrarsi del processo.
Questo effetto di sterilizzazione della prescrizione, però, si verifica solo ove in primo grado sia intervenuta una sentenza di condanna.
Inoltre occorre che l’impugnazione non sia stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero.
Per il giudizio in cassazione, inoltre, la prescrizione decorre in modo ordinario anche allorché sia stata assolutoria la sentenza di primo grado: solo con due sentenze di condanna la prescrizione è sterilizzata.
Inoltre, l’effetto di sterilizzazione del decorso del tempo cessa, sia in appello che in cassazione, se le due fasi durano ognuna più di due anni.
La sterilizzazione degli effetti della prescrizione in appello e in cassazione mira a scoraggiare gli atti di impugnazione diretti esclusivamente a lucrare la prescrizione, che intasano i ruoli di queste fasi della giurisdizione e disincentivano anche il ricorso a riti alternativi.
Al contempo, però, la previsione di un limite massimo di durata dei giudizi di appello e di cassazione, decorso il quale si perde l’effetto di sterilizzazione, evita il rischio, non accettabile nel settore penale, che l’assenza di conseguenze estintive del reato produca effetti di rallentamento dei giudizi.
L'articolato, in grassetto le novità di rilievo
Articolo 157
Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere(1).
1. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
2. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
3. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
4. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
5. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
6. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
7. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
8. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
(1) articolo modificato con l. 2005/251.
(2) comma modificato con d.l. 2008/92, conv. l. 2008/125.
Articolo 158
Decorrenza del termine della prescrizione.
1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza (1).
2. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
(1) comma modificato con l. 2005/251.
Articolo 159
Sospensione del corso della prescrizione (1).
1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
2. Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.
2bis. La sentenza di condanna di primo grado sospende la prescrizione fino alla pronuncia della sentenza di appello, salvo che l’impugnazione sia stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero.
2ter. Nella pendenza del giudizio in cassazione la prescrizione non decorre in caso di impugnazione di sentenza di condanna anche resa ex art. 445 c.p.p., salvo che l’impugnazione sia stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero o che la sentenza di primo grado sia di assoluzione.
3. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
(1) articolo sostituito con l. 2005/251.
Articolo 160
Interruzione del corso della prescrizione.
1. Il corso della prescrizione è interrotto dal decreto di condanna, dall'ordinanza che applica le misure cautelari personale e da quella di convalida del fermo o dell'arresto, dall'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, dall'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, dal provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, dalla richiesta di rinvio a giudizio, dal decreto di fissazione della udienza preliminare, dall'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, dal decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, dalla presentazione o dalla citazione per il giudizio direttissimo, dal decreto che dispone il giudizio immediato, dal decreto che dispone il giudizio e dal decreto di citazione a giudizio(1).
3. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (2).
(1) comma sostituito dall'art. 239 disp. coord. c.p.p.
(2) comma modificato con l. 2005/251.
Articolo 161
Effetti della sospensione e della interruzione.
1. La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
2. In nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 e per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
2bis. Il limite massimo di aumento di cui al comma che precede opera anche nei casi di sospensione della prescrizione previsti dai commi 2bis e 2ter dell’art. 159 se dalla pronuncia della sentenza di primo grado siano decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello o siano decorsi più di due anni dalla sentenza resa in grado di appello senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione. Fermi gli effetti dei diversi casi di sospensione di cui alle ulteriori previsioni dell’art. 159.
(1) comma sostituito dalla l. 2005/251
