La circolare vigente sulle applicazioni e le supplenze dei magistrati, nonché sulle tabelle infradistrettuali e i magistrati distrettuali
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Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per
assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà
organizzative.
(Circolare n. P- n. 11315 del 26 giugno 2018 - Delibera Plenum del 20 giugno 2018)
Relazione introduttiva
I. - La presente circolare contiene disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni,
applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione
giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative.
Il testo è il frutto di una riscrittura integrale della circolare su applicazioni, supplenze, tabelle
infradistrettuali e magistrati distrettuali di cui alla delibera plenaria del 21 luglio 2011 e successive
modifiche, realizzata con l’intento di rendere più chiara, semplice e facilmente applicabile la
disciplina in materia.
Accanto alla revisione formale si è provveduto a inserire talune modifiche allo scopo di
migliorare l’utilizzo degli istituti e a disciplinare nuove fattispecie, come l’applicazione presso le
sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell’Unione europea, o l’applicazione dei magistrati in servizio presso l’ufficio ove è stata
disposta l’avocazione per mancato esercizio dell’azione penale ai sensi dell’articolo 412 del codice
di procedura penale.
II. -Sul piano della forma si è provveduto a semplificare e a razionalizzare le diverse
disposizioni, cercando di offrire maggiore coerenza e sistematicità ai diversi istituti.
Sono stati inoltre aggiornati alcuni riferimenti normativi non più attuali.
Nell’opera di revisione ci si è avvalsi dei suggerimenti contenuti nelle regole di redazione dei
testi normativi di cui alla circolare della presidenza del consiglio dei ministri del 2 maggio 2001,
regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, e alle regole e
raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del presidente del senato del 20
aprile 2001, nonché alla direttiva del ministro per la funzione pubblica dell’8 maggio 2002 sulla
semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi.
Accanto alla chiarezza del testo, i criteri che hanno orientato il lavoro della commissione
sono stati la brevità e la sinteticità delle disposizioni, nonché la loro precisione e univocità.
Si consideri, quale esempio del lavoro compiuto, il raffronto tra la circolare precedente e
quella attuale in relazione all’istituto dell’assegnazione interna, che nel testo del 2011 era
ricompreso in un unico paragrafo – il § 17 – mentre nella versione che viene proposta con la nuova
formulazione, la disciplina è stata suddivisa in sette articoli, da 44 a 50.
Circolare su applicazioni, supplenze, tabelle
infradistrettuali e magistrati distrettuali.
(Delibera plenaria del 21 luglio 2011 e
successive modifiche)
Disposizioni in materia di supplenze,
assegnazioni, applicazioni e magistrati
distrettuali per assicurare il regolare
svolgimento della funzione giurisdizionale in
presenza di difficoltà organizzative
Capo III
TITOLO III
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Assegnazione interna: disciplina specifica
17. –Assegnazione interna
17.1 – Può essere disposta all'interno del
medesimo ufficio una assegnazione
temporanea ad un posto vacante, nelle more
dell’espletamento del concorso interno,
quando le esigenze di servizio del settore o
della sezione di destinazione sono
imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle
del settore o della sezione di provenienza.
17.2 – L'assegnazione interna può essere
anche solo parziale.
17.3 – L’assegnazione interna, sebbene
prescinda dal consenso del magistrato, è
sempre preceduta da interpello e non può
durare più di novanta giorni, prorogabili, per
imprescindibili esigenze di servizio, per
ulteriori novanta giorni.
17.4 – Le proposte di tabella devono
indicare i criteri oggettivi da osservare
nell’adozione del provvedimento di
assegnazione interna, con specifico riguardo
alle modalità della scelta del magistrato da
assegnare. In ogni caso devono essere
osservati i seguenti criteri:
a) nella scelta va preferito il
magistrato che ha prestato consenso;
b) l’individuazione del magistrato
deve essere operata all’interno del settore o
della sezione che, tenuto conto dei flussi di
lavoro, della consistenza e del grado di
copertura dell’organico, presenta esigenze
organizzative che permettano di realizzare
minori disfunzioni;
c) nella scelta devono essere
preferiti magistrati che ordinariamente
esercitano funzioni analoghe, a partire dal
magistrato con minore anzianità di servizio
nell’ufficio.
Quando i magistrati che hanno
manifestato la loro disponibilità siano in
numero superiore a quelli da assegnare, si
procede ad una valutazione comparativa delle
esigenze dei rispettivi settori o sezioni di
provenienza.
Nella scelta tra i magistrati che, in seguito
alla predetta valutazione, si trovino in eguale
situazione, l’individuazione è operata
tenendo conto, in ordine gradato:
a) delle rispettive attitudini specifiche
desumibili dalle loro esperienze giudiziarie
con riferimento alle funzioni di destinazione;
b) della maggiore anzianità di servizio.
17.5 – Qualora non esistano ragioni di
ASSEGNAZIONE INTERNA
Articolo 44
Presupposti
1. L’assegnazione interna può essere
disposta all’interno del medesimo ufficio per
l’assegnazione temporanea a un posto vacante,
nelle more dell’espletamento del concorso
interno, quando le esigenze di servizio del
settore o della sezione di destinazione sono
imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del
settore o della sezione di provenienza.
Articolo 45
Assegnazione a tempo pieno o parziale
1. L’assegnazione interna può essere
disposta a tempo parziale o a tempo pieno.
2. Se l’assegnazione è a tempo pieno, è
possibile disporre una supplenza sul ruolo del
magistrato assegnato.
Articolo 46
Durata
1. L’assegnazione interna non può durare
più di novanta giorni, prorogabili, in presenza
di imprescindibili esigenze di servizio, per
ulteriori novanta giorni.
Articolo 47
Interpello
1. L’assegnazione interna, sebbene
prescinda dal consenso del magistrato, è
sempre preceduta da interpello.
2. Qualora non sussistano ragioni di
particolare urgenza, che vanno specificamente
indicate, tutti i magistrati facenti parte
dell’ufficio devono essere posti in condizione
di manifestare il loro consenso, segnalando
eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i
motivi che renderebbero non opportuna la loro
designazione.
3. L’assegnato deve essere scelto tra i
magistrati che hanno prestato il loro consenso,
salvo che ragioni di servizio ed esigenze
organizzative, da indicare espressamente nel
provvedimento di assegnazione, non
3
particolare urgenza, che vanno
specificamente indicate, tutti i magistrati
facenti parte dell’ufficio devono essere posti
in condizione di manifestare il loro consenso,
segnalando eventuali titoli preferenziali,
ovvero indicando i motivi che renderebbero
non opportuna la loro designazione.
L’assegnato deve essere scelto tra i magistrati
che hanno prestato il loro consenso, salvo
che ragioni di servizio ed esigenze
organizzative, da indicare espressamente nel
provvedimento di assegnazione, non
impongano una differente soluzione.
17.6 – Se l’assegnazione è a tempo pieno,
è possibile disporre una supplenza sul ruolo
del magistrato assegnato.
17.7 – L’assegnazione interna viene
disposta con decreto congruamente motivato,
seguendo la procedura di cui al par. 38 della
circolare sulla formazione delle tabelle degli
uffici giudicanti.
Il decreto deve espressamente indicare:
1) le esigenze imprescindibili e prevalenti
del settore o della sezione di destinazione che
costituiscono il presupposto della sua
adozione e la comparazione con quelle del
settore o della sezione di provenienza.
2) l’eventuale prestazione del consenso da
parte dell’assegnato;
3) la durata dell’assegnazione e se essa è
disposta a tempo parziale o a tempo pieno;
nel primo caso, il provvedimento deve altresì
contenere le indicazioni stabilite nel par. 12.
impongano una differente soluzione.
Articolo 48
Criteri per la scelta del magistrato
1. Le proposte di tabella devono indicare
i criteri oggettivi da osservare nell’adozione del
provvedimento di assegnazione interna, con
specifico riguardo alle modalità della scelta del
magistrato da assegnare.
2. In ogni caso devono essere osservati i
seguenti criteri:
a) nella scelta va preferito il magistrato
che ha prestato consenso;
b) l’individuazione del magistrato deve
essere operata all’interno del settore o della
sezione che, tenuto conto dei flussi di lavoro,
della consistenza e del grado di copertura
dell’organico, presenta esigenze organizzative
che permettano di realizzare minori
disfunzioni;
c) nella scelta devono essere preferiti i
magistrati che ordinariamente esercitano
funzioni analoghe, a partire da quello con
minore anzianità di servizio nell’ufficio.
Articolo 49
Criteri per la scelta nel caso in cui i
magistrati che hanno manifestato la loro
disponibilità siano in numero superiore a
quelli da assegnare
1. Quando i magistrati che hanno
manifestato la loro disponibilità siano in
numero superiore a quelli da assegnare, si
procede a una valutazione comparativa delle
esigenze dei rispettivi settori o sezioni di
provenienza.
2. Nella scelta tra i magistrati che, in
seguito alla predetta valutazione, si trovino in
eguale situazione, l’individuazione è operata
tenendo conto, in ordine gradato:
a) delle attitudini specifiche desumibili
dalle esperienze giudiziarie con riferimento alle
funzioni di destinazione;
b) della maggiore anzianità di servizio.
Articolo 50
Decreto di assegnazione interna
1. L’assegnazione interna viene disposta
con decreto congruamente motivato, seguendo
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la procedura di cui all’articolo 38 della
circolare sulla formazione delle tabelle degli
uffici giudicanti e, per gli uffici requirenti,
quella di cui all’art. 9 co. 2 della circolare
sull’organizzazione degli Uffici di Procura.
2. Il decreto deve espressamente indicare:
a) le esigenze imprescindibili e prevalenti
del settore o della sezione di destinazione che
costituiscono il presupposto della sua adozione
e la comparazione con quelle del settore o della
sezione di provenienza.
b) l’eventuale prestazione del consenso
da parte dell’assegnato;
c) la durata dell’assegnazione e se essa è
disposta a tempo parziale o a tempo pieno.
3. Nel caso di assegnazione a tempo
parziale, il provvedimento deve contenere
l’indicazione degli affari da trattare, le udienze
da tenere e i compiti che rientrano nelle
funzioni assegnategli, secondo le previsioni di
tabella o di progetto organizzativo e i turni di
servizio.
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III. - Riguardo alla struttura dell’articolato, i cinquantanove paragrafi, suddivisi in dieci capi,
della precedente circolare sono stati sostituiti con undici titoli, articolati in capi e suddivisi, ove
opportuno, in sezioni, per un totale di centosettantatre articoli.
Il titolo I, di carattere introduttivo, è dedicato a talune disposizioni comuni e alla
delimitazione degli strumenti per il governo delle difficoltà organizzative.
I titoli da II a VII contengono la disciplina degli istituti di carattere generale (titolo II
supplenza, titolo III assegnazione interna,titolo IV supplenza infradistrettuale e assegnazione
congiunta,titolo V applicazione infradistrettuale, titolo VI applicazione extradistrettuale,titolo VII
magistrati distrettuali).
Il titolo VIII è dedicato all’applicazione dei magistrati requirenti per la trattazione di
procedimenti riguardanti delitti di criminalità organizzata o con finalità di terrorismo e in materia di
misure di prevenzione, mentre il titolo IX disciplina l’ipotesi dell’applicazione presso le sezioni
specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell’unione europea.
Il titolo X racchiude le disposizioni speciali dedicate agli uffici specializzati, all’istituto della
avocazione e agli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano, mentre il titolo XI contiene le
disposizioni finali.
IV. - Sul piano sostanziale si è provveduto, innanzitutto, a delimitare con maggiore specificità
l’ambito di applicazione dei singoli istituti, suddividendoli sulla base dei diversi presupposti che ne
consentono l’attivazione e avendo riguardo a un criterio di progressività nella risposta alle difficoltà
organizzative (articoli 2 e 3), partendo dalle risorse interne all’ufficio interessato fino al ricorso
all’applicazione extradistrettuale, intesa come extrema ratio.
La mancanza di univocità terminologica talvolta presente nel precedente assetto normativo ha
contribuito a creare talune incertezze nel ricorso agli strumenti per il governo delle difficoltà
organizzative.
Al fine di consentire un miglior impiego delle risorse disponibili si è provveduto (articolo 3)a
definire gli istituti cui è possibile far ricorso in caso di: assenza o impedimento temporaneo
(supplenza interna, supplenza infradistrettuale e magistrato distrettuale in sostituzione), vacanza
nell’organico o per il potenziamento dell’ufficio (assegnazione interna, assegnazione congiunta
infradistrettuale, magistrato distrettuale in applicazione, applicazione infradistrettuale, applicazione
extradistrettuale), trasferimento ad altra posizione tabellare o ad altro ufficio (applicazione nel
medesimo ufficio, applicazione infradistrettuale e extradistrettuale a seguito di trasferimento) e
ultradecennalità (proroga).
È stato ribadito il carattere eccezionale del provvedimento di congelamento del ruolo (articolo
4).
Nell’ambito delle disposizioni generali del titolo I è stata introdotta anche una previsione
riguardante la composizione dei collegi giudicanti (articolo 5), che riassume, in conformità alle
norme primarie dell’ordinamento giudiziario, le diverse ipotesi contenute nella circolare di utilizzo
nel medesimo collegio di magistrati non titolari del ruolo.
La sezione II, capo I del titolo I contiene le disposizioni preliminari riguardanti le tabelle
infradistrettuali, che costituiscono lo strumento previsto dall’ordinamento giudiziario per consentire
l’individuazione automatica del magistrato da destinare in supplenza infradistrettuale o in
assegnazione congiunta.
Il capo II del titolo I contiene le disposizioni preliminari sugli strumenti per il governo delle
difficoltà organizzative, suddivisi in base ai presupposti per la loro applicazione, con rinvio alla
successiva disciplina di settore contenuta nei titoli seguenti della circolare.
Per sottolineare il netto cambio di prospettiva nella direzione di una maggiore chiarezza e
coerenza delle disposizioni, è opportuno mettere a confronto la precedente disciplina con quella
attuale con riferimento alle norme introduttive, che hanno il compito di delimitare i diversi istituti
previsti per far fronte alle difficoltà organizzative.
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Ai due paragrafi originari, il primo e il secondo, che raggruppavano in maniera stratificata i
diversi istituti a disposizione degli uffici giudiziari, mettendo insieme anche lo strumento delle
tabelle infradistrettuali, si è provveduto, nel nuovo testo, a classificare le diverse fattispecie,
suddividendole sulla base dei presupposti necessari per la loro attivazione e provvedendo a
delimitare l’ambito di applicazione di ciascun istituto. Le tabelle infradistrettuali, che nel sistema
vigente trovano applicazione anche per gli uffici requirenti e che consentono di attivare le
supplenze infradistrettuali e le assegnazioni congiunte, sono state collocate in una specifica sezione,
distinta dagli istituti che sono in esse ricompresi.
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Circolare su applicazioni, supplenze, tabelle
infradistrettuali e magistrati distrettuali.
(Delibera plenaria del 21 luglio 2011, così
come modificata alla data del 20.12.2017)
Disposizioni in materia di supplenze,
assegnazioni, applicazioni e magistrati
distrettuali per assicurare il regolare
svolgimento della funzione giurisdizionale in
presenza di difficoltà organizzative
1. Destinazione dei magistrati in supplenza e
applicazione. Assegnazione interna
1.1 – La supplenza è l’istituto al quale si fa
ricorso, per assicurare il regolare esercizio della
funzione giurisdizionale, in caso di assenza o di
impedimento temporanei di un magistrato. Essa
comporta la sostituzione, in via contingente e
temporanea per un periodo non superiore a sei
mesi, con altro magistrato individuabile con
criteri predeterminati dello stesso ufficio,
oppure - nel caso previsto dal paragrafo 20-, di
ufficio diverso dello stesso distretto.
1.2 – L’assegnazione interna è l’istituto al
quale si fa ricorso per sopperire a vacanze
nell’organico. Essa comporta il temporaneo
spostamento di un magistrato da una sezione o
da un settore, all’interno del medesimo ufficio,
nelle more dell’espletamento del concorso
interno.
1.3 – L’applicazione è l’istituto al quale si fa
ricorso per esigenze di servizio dell’ufficio
imprescindibili e prevalenti, indipendentemente
dalla integrale copertura del relativo organico,
assenza o impedimento dei magistrati
dell’ufficio. Essa comporta l’inserimento, in via
contingente e temporanea per un periodo
massimo non superiore di regola a due anni, di
uno o più magistrati all’interno di un ufficio
diverso da quello di appartenenza.
Può, pertanto, farsi ricorso all’istituto
dell’applicazione per sopperire a vacanze di
organico o per potenziare l’organico di un
ufficio.
1.4 – L’applicazione può essere disposta
solo nei casi in cui non si possa procedere a
supplenza, interna o infradistrettuale,in caso di
dimostrata impossibilità di ricorso
all’assegnazione interna o alla assegnazione
congiunta dei magistrati a due o più uffici
prevista dalle tabelle infradistrettuali.
1.5 – L’utilizzazione e la destinazione dei
magistrati distrettuali è disciplinata dal Capo
IX.
2. - Coassegnazioni e supplenze
Articolo 3
Strumenti per il governo delle difficoltà
organizzative
1. Per assicurare il regolare svolgimento
della funzione giurisdizionale è possibile fare
ricorso ai seguenti istituti:
a) in caso di assenza o impedimento
temporaneo:
- supplenza interna;
- supplenza infradistrettuale;
- magistrato distrettuale in sostituzione;
b) in caso di vacanza nell’organico o per
il potenziamento dell’ufficio:
- assegnazione interna;
- assegnazione congiunta
infradistrettuale;
- magistrato distrettuale in applicazione;
- applicazione infradistrettuale;
- applicazione extradistrettuale;
c) in caso di trasferimento ad altro ufficio
o ad altra posizione tabellare:
-applicazione all’interno del medesimo
ufficio;
- applicazione infradistrettuale a seguito
di trasferimento;
- applicazione extradistrettuale a seguito
di trasferimento;
d) in caso di ultradecennalità:
- proroga.
Articolo 4
Congelamento del ruolo
1. Nei casi di mancanza o impedimento
del magistrato, il ruolo non deve essere
congelato, a meno che tale eccezionale
provvedimento non si renda necessario a fronte
di gravi carenze di organico dell’ufficio e
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infradistrettuali. Le tabelle infradistrettuali
2.1 – Le tabelle infradistrettuali identificano
gli uffici giudicanti e requirenti che, ai soli fini
della supplenza e dell’assegnazione congiunta
dei magistrati a due o più uffici, sono
considerati come un unico ufficio, allo scopo di
assicurarne un più efficace funzionamento.
Dette tabelle non riguardano gli uffici con
competenza estesa all’intero distretto.
Le tabelle infradistrettuali trovano
attuazione mediante la coassegnazione e la
supplenza infradistrettuale.
Non possono essere formate tabelle
infradistrettuali che escludano l’utilizzo della
coassegnazione o della supplenza.
La tabella infradistrettuale deve prevedere
assegnazioni congiunte per ogni caso in cui
risulti necessario riequilibrare le effettive
disponibilità di organico degli uffici del
distretto.
La medesima tabella deve prevedere altresì
supplenze infradistrettuali per assicurare il
regolare esercizio della funzione
giurisdizionale, in caso di assenza o di
impedimento temporanei di un magistrato.
dell’impossibilità di supplire altrimenti
utilizzando gli istituti della supplenza,
dell’assegnazione interna o congiunta, delle
applicazioni o il ricorso alla magistratura
onoraria.
2. Il provvedimento che stabilisce il
congelamento del ruolo deve dar conto con
congrua motivazione delle ragioni che ne
hanno determinato l’adozione e va
immediatamente trasmesso al Consiglio
superiore della magistratura, che ne prende
atto, ove non ritenga di annullarlo per assenza
dei presupposti.
Articolo 5
Composizione dei collegi giudicanti
1. Non possono essere composti collegi
giudicanti con più di un supplente
infradistrettuale.
2. Possono essere composti collegi
giudicanti con più di un supplente interno
all’ufficio ovvero con un supplente interno e
uno proveniente da un diverso ufficio.
3. Possono essere costituiti collegi
giudicanti composti da più di un magistrato
coassegnato, nonché da un applicato e da uno o
più coassegnati, o da due coassegnati, da un
coassegnato e un supplente.
4. I limiti di cui ai commi precedenti non
riguardano le ipotesi di applicazione di cui al
titolo I, capo IV, in caso di trasferimento ad
altro ufficio o ad altra posizione tabellare.
Sezione II
Tabelle infradistrettuali
Articolo 6
Tabelle infradistrettuali
1. Le tabelle infradistrettuali degli uffici
requirenti e giudicanti sono istituite al fine di
assicurare un più adeguato funzionamento degli
uffici giudiziari e ricomprendono tutti i
magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici e
delle ipotesi di cui al titolo IV, capo I, sezione
II.
2. Le tabelle infradistrettuali identificano
gli uffici giudicanti e requirenti che, ai soli fini
della supplenza e dell’assegnazione congiunta
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dei magistrati a due o più uffici, sono
considerati come un unico ufficio.
3. Tali tabelle non riguardano gli uffici
con competenza estesa all’intero distretto.
Articolo 7
Attuazione delle tabelle infradistrettuali
1. Le tabelle infradistrettuali trovano
attuazione mediante l’assegnazione congiunta e
la supplenza infradistrettuale.
2. Non possono essere formate tabelle
infradistrettuali che escludano l’utilizzo della
assegnazione congiunta della supplenza.
3. La tabella infradistrettuale deve
prevedere assegnazioni congiunte per ogni caso
in cui risulti necessario riequilibrare le effettive
disponibilità di organico degli uffici del
distretto.
4. La medesima tabella deve altresì
prevedere supplenze infradistrettuali per
assicurare il regolare esercizio della funzione
giurisdizionale, in caso di assenza o di
impedimento temporanei di un magistrato.
Capo II
Strumenti per il governo delle
difficoltà organizzative
Sezione I
Assenza o impedimento temporaneo
Articolo 8
Supplenza interna
1. La supplenza è l’istituto al quale si fa
ricorso per assicurare il regolare esercizio della
funzione giurisdizionale in caso di assenza o di
impedimento temporanei di un magistrato.
2. È escluso il ricorso alla supplenza in
ogni ipotesi di vacanza del posto in organico.
3. La supplenza comporta la sostituzione
del magistrato, in via temporanea, per un
periodo non superiore a sei mesi, con altro
magistrato dello stesso ufficio, individuabile
secondo criteri predeterminati, in base alla
disciplina di cui al titolo II.
Articolo 9
Supplenza infradistrettuale
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1. La supplenza è disposta, sulla base
delle tabelle infradistrettuali, dal Presidente
della Corte d’appello per gli uffici giudicanti e
dal Procuratore generale per gli uffici requirenti
nei casi in cui la mancanza o l’impedimento
siano destinati a protrarsi per più di sette giorni
e non si possa fare ricorso ai magistrati del
medesimo ufficio.
2. L’individuazione di un magistrato di
un ufficio diverso dello stesso distretto può
avvenire tenendo conto delle condizioni
oggettive e delle esigenze di funzionalità dei
singoli uffici, secondo la disciplina di cui al
titolo IV, capo II.
Articolo 10
Magistrato distrettuale in sostituzione
1. I magistrati distrettuali compongono
una pianta organica autonoma presso ciascun
distretto di Corte d’appello, distinta per le
funzioni giudicanti e per quelle requirenti.
2. L’ufficio di appartenenza, cui si
connettono i poteri di vigilanza e di gestione
del rapporto, va individuato, a seconda delle
funzioni esercitate, nella Corte d’appello o
nella Procura generale presso la Corte
medesima.
3. Il magistrato distrettuale può essere
utilizzato in sostituzione di un magistrato
assente in uno degli uffici del distretto in base
alla disciplina di cui al titolo VII, capo II.
4. Resta salva la possibilità di ricorrere al
magistrato distrettuale per l’applicazione in uno
degli uffici del distretto ai sensi dell’articolo
14.
Sezione II
Vacanza nell’organico o potenziamento
dell’ufficio
Articolo 11
Assegnazione interna
1. L’assegnazione interna è l’istituto al
quale si fa ricorso per sopperire a vacanze
nell’organico, nelle more dell’espletamento del
concorso interno, quando le esigenze di
servizio del settore o della sezione di
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destinazione sono imprescindibili e prevalenti
rispetto a quelle del settore o della sezione di
provenienza.
2. Essa comporta il temporaneo
spostamento di un magistrato da una sezione o
da un settore, all’interno del medesimo ufficio,
nelle more dell’espletamento del concorso
interno.
3. L’assegnazione interna è disciplinata
nel titolo III.
Articolo 12
Assegnazione congiunta infradistrettuale
1. L’assegnazione congiunta o
coassegnazione è disposta, sulla base delle
tabelle infradistrettuali, dal Presidente della
Corte d’appello per gli uffici giudicanti e dal
Procuratore generale per gli uffici
requirenti,nelle ipotesi di carenza di organico
superiore al 20 per cento o di sopravvenienze
straordinarie e temporanee, ovvero per ovviare
a situazioni di incompatibilità funzionali dei
magistrati e determina l’assegnazione di uno
stesso magistrato a più uffici aventi la
medesima attribuzione o competenza.
2. È consentita la coassegnazione di un
magistrato a un ufficio per la trattazione di una
materia specialistica per la quale egli abbia
superato il periodo di permanenza
ultradecennale nella sede principale.
3. È consentita la coassegnazione per
singole materie o per singole fasi
procedimentali.
4. L’assegnazione congiunta per un
periodo superiore a sei mesi può essere
disposta solo col consenso del magistrato
designato.
5. L’assegnazione congiunta è
disciplinata nel titolo IV, capo III.
Articolo 13
Magistrato distrettuale in applicazione
1. Il magistrato distrettuale può essere
destinato in applicazione in uno degli uffici del
distretto, secondo la disciplina di cui al titolo
VII, capo III, qualora non sussistano i
presupposti per l’assegnazione in sostituzione.
Articolo 14
12
Applicazione infradistrettuale
1. L’applicazione è l’istituto al quale si fa
ricorso per imprescindibili e prevalenti
esigenze di servizio dell’ufficio di
destinazione, allo scopo di sopperire a vacanze
di organico o per un suo potenziamento,
indipendentemente dall’assenza o impedimento
dei magistrati dell’ufficio o dalla integrale
copertura del relativo organico.
2. Essa comporta l’inserimento, in via
contingente e temporanea, per un periodo non
superiore di regola,nel massimo, a due anni, di
uno o più magistrati all’interno di un ufficio
diverso da quello di appartenenza.
3. L’applicazione può essere disposta
solo nei casi in cui non si possa procedere
all’assegnazione interna o alla assegnazione
congiunta dei magistrati a due o più uffici
prevista dalle tabelle infradistrettuali o
all’assegnazione di un magistrato distrettuale.
4. L’applicazione infradistrettuale è
disciplinata nel titolo V.
Articolo 15
Applicazione extradistrettuale
1. Il ricorso all’applicazione
extradistrettuale è sussidiario rispetto
all’applicazione infradistrettuale e può essere
disposto nei casi in cui non sia possibile
risolvere le esigenze di servizio con i magistrati
che già operano nel medesimo distretto di
Corte d’appello
2. L’applicazione extradistrettuale è
disciplinata nel titolo VI.
Sezione III
Applicazione a seguito di trasferimento
ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare
Articolo 16
Applicazione all’interno del medesimo
ufficio
1. Il magistrato trasferito ad altra
posizione tabellare subentra nel nuovo ruolo
lasciando quello precedente.
2. I dirigenti degli uffici, in previsione
della decorrenza dell’efficacia del
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tramutamento del magistrato, individuano, ove
necessario, con apposito provvedimento
motivato, i procedimenti penali già incardinati
innanzi al giudice dell’udienza preliminare o
del dibattimento, in avanzato stato di
istruttoria, che dovranno essere portati a
termine, contemperando l’individuazione al
carico di lavoro prevedibile nel posto in cui
subentra.
Articolo 17
Applicazione infradistrettuale a seguito
di trasferimento
1. In caso di trasferimento ad altro ufficio
del medesimo distretto può essere disposta
l’applicazione infradistrettuale del magistrato
per la definizione di uno o più procedimenti
penali già incardinati innanzi al giudice
dell’udienza preliminare o del dibattimento, in
avanzato stato di istruttoria. I procedimenti
devono essere stati incardinati in data
antecedente alla proposta di trasferimento o di
conferimento di funzioni da parte della
Commissione consiliare competente..
2. Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 107 e 108.
Articolo 18
Applicazione extradistrettuale a seguito
di trasferimento
1. In caso di trasferimento ad altro ufficio
di altro distretto può essere disposta
l’applicazione extradistrettuale del magistrato
per la definizione di uno o più procedimenti
penali già incardinati innanzi al giudice
dell’udienza preliminare o del dibattimento, in
avanzato stato di istruttoria. I procedimenti
devono essere stati incardinati in data
antecedente alla proposta di trasferimento o di
conferimento di funzioni da parte della
Commissione consiliare competente.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 131 e 132.
Sezione IV
Proroga per ultradecennalità
Articolo 19
14
Proroga
1. La proroga per la definizione dei
processi pendenti in caso di scadenza del
termine di permanenza massimo è disciplinata
dall’articolo 157 della circolare sulle tabelle.
V. - Con riferimento ai singoli istituti è stata semplificata la disciplina della supplenza nella
Corte d’appello in conformità alle disposizioni primarie di cui agli articoli 97 e 108 del R.d. n. 12
del 1941.
Si è provveduto a definire con maggiore puntualità i presupposti per disporre l’assegnazione
congiunta o coassegnazione (articoli 12 e 71), prevista per sopperire a esigenze straordinarie e
temporanee, nelle ipotesi di carenza di organico superiore al 20 per cento o di sopravvenienze
straordinarie e temporanee, ovvero per ovviare a situazioni di incompatibilità funzionali dei
magistrati.
È stata disciplinata in un’apposita sezione l’applicazione infradistrettuale degli uffici
requirenti (sezione II, capo I, titolo IV, articoli 93-96), inserendo talune disposizioni che si
aggiungono a quelle generali.
L’articolo 94, in particolare, prevede l’applicazione dei magistrati della Procura della
Repubblica per l’esercizio delle funzioni di pubblico ministero nei casi previsti dall’articolo 51,
commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies c.p.p., attraverso la designazione di un magistrato indicato dal
Procuratore della Repubblica presso il giudice competente da scegliere nell’ambito della
corrispondente Procura. Queste ipotesi solo in senso lato possono essere ricondotte nel genus delle
applicazioni, dal momento che l’intermediazione del potere di disposizione del Procuratore
generale presso la Corte d’appello si giustifica solo in funzione dell’occasionale trasferimento di
attribuzioni che sarebbero proprie dell’ufficio di Procura distrettuale, non venendo in rilievo
l’espletamento di funzioni in uffici diversi da quello presso il quale il magistrato designato svolge
ordinariamente la sua attività. L’esercizio di tale potere può avvenire tenendo conto degli effettivi
carichi di lavoro dei diversi uffici e per la concordata gestione delle designazioni possono essere
stipulati dei protocolli locali sulla base dei principi di razionalità, efficienza, trasparenza, rotazione
ed economicità. Tale designazione non riguarda i magistrati facenti parte della Procura distrettuale
ma non della direzione distrettuale antimafia, la designazione dei quali al dibattimento nei
procedimenti per delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p.,se del caso,deve avvenire ai sensi
dell’art. 102 del d.lgs. n. 159 del 2011 e dell’art. 8 della circolare sulle Direzioni distrettuali
antimafia.
L’articolo 95 contempla l’ipotesi dell’applicazione dei magistrati della Procura della
Repubblica alla Procura generale per la trattazione di singoli processi. Il ricorso a tale istituto è
consentito, d’intesa col Procuratore della Repubblica, ove si renda opportuna la partecipazione del
magistrato al processo d’appello per non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisite nella
trattazione del procedimento, in ragione della complessità del procedimento, del numero delle parti,
dei capi d’imputazione e della materia trattata, tenendo conto delle specificità del territorio.
L’applicazione in caso di esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore generale
presso la Corte d’appello è disciplinata dall’articolo 171 della circolare, nell’ambito del titolo X che
contiene le disposizioni speciali.
Riguardo all’applicazione infradistrettuale, in luogo del parere successivo all’adozione del
provvedimento, è stato introdotto un parere preventivo del Consiglio giudiziario sullo schema del
decreto di applicazione che precede l’approvazione del Consiglio superiore della magistratura
(articolo 102) al fine di consentire un utilizzo razionale ed efficace delle risorse. Se il Consiglio
15
giudiziario formula parere favorevole, il decreto adottato è immediatamente esecutivo. Se il parere
è contrario, l’efficacia del decreto è subordinata all’approvazione da parte del Consiglio superiore
della magistratura. In ogni caso, il provvedimento di applicazione con il relativo parere devono
essere sottoposti al Consiglio superiore della magistratura per l’approvazione.
La circolare contiene una disciplina di maggior dettaglio anche per le ipotesi di applicazione a
seguito di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare per la definizione di uno o più
processi penali già incardinati, in caso di giudice addetto al dibattimento, in avanzato stato di
istruttoria (sezione III, capo II, titolo I, articoli 16-18 per le definizioni; capo IV, titolo V, articoli
107 e 108 per la disciplina di dettaglio in relazione all’applicazione infradistrettuale; capo IV, titolo
VI, articoli 131 e 132 per l’applicazione extradistrettuale).
È stata inoltre introdotta una regolamentazione maggiormente specifica per la proroga delle
applicazioni extradistrettuali (capo III, titolo VI, durata, sospensione e proroga dell’applicazione
extradistrettuale, articoli 127 e 128).
La disciplina riguardante i magistrati distrettuali è stata razionalizzata (titolo VII) con la
semplificazione delle disposizioni in tema di criteri di designazione che presuppongono la presenza
di un organico distrettuale superiore all’unità (capo II, sezione II), essendo ciò previsto nell’attuale
assetto normativo in un numero limitato di distretti per le sole funzioni giudicanti.
VI. - È stato riscritto il titolo VIII dedicato all’applicazione dei magistrati requirenti per la
trattazione di procedimenti riguardanti delitti di criminalità organizzata o con finalità di terrorismo
e in materia di misure di prevenzione, al fine di chiarire la portata dei singoli istituti attualmente
previsti dagli articoli 105 e 106 del d.lgs. n. 159 del 2011 per la trattazione dei procedimenti relativi
ai delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale, e
dei procedimenti di prevenzione patrimoniale, già contenuti delle disposizioni di cui agli articoli
110 bis e 110 ter del R.d. n. 12 del 1941. Sono stati così distinti i casi delle applicazioni dei
magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,della Direzione distrettuale
antimafia, di quelli addetti presso le Procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia
di terrorismo anche internazionale, nonché dei magistrati di altre Procure della Repubblica presso i
tribunali. È stato ribadito il divieto di applicare i magistrati della Procura generale presso la Corte
d’appello per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis
e comma 3-quater, c.p.p., e dei procedimenti di prevenzione patrimoniale di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (articolo 156).
Nel titolo IX è stata introdotta la disciplina dell’applicazione presso le sezioni specializzate
in materia in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell’unione europea, per cui la disciplina primaria (decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito
con la legge 13 aprile 2017 n. 46) ha autorizzato il Consiglio superiore della magistratura a
predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali in deroga alla disciplina degli
articoli 110 e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Il titolo X racchiude le disposizioni speciali dedicate agli uffici specializzati, all’istituto della
avocazione e agli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano. La principale novità di questa parte
dell’articolato è costituita dall’articolo 171, che disciplina l’esercizio del potere di avocazione da
parte del Procuratore generale presso la Corte d’appello per mancato esercizio dell’azione penale,
in conformità alla delibera del 16 maggio 2018, Nuova disciplina dell’avocazione ex artt. 412 e
407, comma 3 bis, c.p.p.: Risoluzione in attuazione dell’art. 21 della circolare sulle Procure;
profili ordinamentali, assetti degli uffici requirenti e misure organizzative. Si prevede che tale
avocazione non consente, di regola, il ricorso all’applicazione del pubblico ministero assegnatario
del procedimento, fatti salvi casi eccezionali, avuto riguardo, con l’intesa obbligatoria e vincolante
del Procuratore della Repubblica, alla complessità del procedimento, al numero delle parti, ai capi
d’imputazione e alla materia trattata, tenuto conto delle specificità del territorio (comma 2).La
designazione del magistrato già titolare del procedimento avocato per la sua trattazione nella fase
del dibattimento è consentita qualora ricorrano motivate ragioni che impediscano al magistrato
16
titolare del procedimento o di altro facente parte della Procura generale di intervenire in udienza
(comma 3).
VII. - Il testo delle disposizioni è preceduto da un indice-sommario ed è seguito da
un’appendice normativa riguardante le norme primarie citate e da un indice analitico.
Uno schema sinottico allegato alla circolare consente di individuare, comparativamente, le
caratteristiche degli istituti utilizzati negli uffici giudiziari per le ipotesi maggiormente ricorrenti.
Tanto premesso,
il Consiglio delibera di approvare la relazione illustrativa che precede, nonché la circolare che
segue, unitamente agli allegati.
17
Indice
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI ................................................................................................. 21
Capo I - Disposizioni generali...........................................................................................................19
Sezione I - Oggetto e ambito di applicazione....................................................................................19
Sezione II - Tabelle infradistrettuali.................................................................................................20
Capo II - Strumenti per il governo delle difficoltà organizzative………….....................................21
Sezione I - Assenza o impedimento temporaneo...............................................................................21
Sezione II - Vacanza nell’organico o potenziamento dell’ufficio.....................................................21
Sezione III - Applicazione a seguito di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione
tabellare..…………………………………………………………………………………………..23
Sezione IV- Proroga per ultradecennalità.......................................................................................23
TITOLO II - SUPPLENZA……………………………………………………………...............24
Capo I - Disposizioni generali………….………………….…..………………………..………....24
Capo II - Supplenza all’interno del medesimo ufficio……...………………...…….....…..…….....25
Sezione I - Procedimento………………………………….…………………………………........25
Sezione II - Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive……….……...…………...27
Capo III - Supplenza infradistrettuale…………..………………………………………................30
Capo IV - Supplenza nella Corte d’appello………………………………………………….........30
Capo V - Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati……………….….....31
TITOLO III - ASSEGNAZIONE INTERNA……………………….....……………...……….31
TITOLO IV - SUPPLENZA INFRADISTRETTUALE………………...……….….................33
Capo I - Tabella infradistrettuale……………...…………………………………………...............33
Sezione I - Procedimento..................................................................................................................33
Sezione II - Divieti e limiti all’inserimento nelle tabelle infradistrettuali.......................................34
Capo II - Supplenza infradistrettuale……...……………………………………………………........…..35
Sezione I - Disposizioni generali......................................................................................................35
Sezione II - Procedimento................................................................................................................35
Capo III - Assegnazione congiunta………………..………………………………………….….........…36
Sezione I - Disposizioni generali…………………………………………………………………..36
Sezione II - Procedimento………………………………………………………………………….37
TITOLO V - APPLICAZIONE INFRADISTRETTUALE……………....………………..…...39
Capo I - Disposizioni generali………………...………………………………………………........39
Sezione I - Presupposti, ambito di applicazione e compiti dell’applicato……………………............39
Sezione II - Uffici requirenti……….……………………….……………...……………………...............41
Capo II - Procedimento…………………………...………………………………………………...42
Capo III - Durata e sospensione dell’applicazione infradistrettuale……….………..…………...…43
Capo IV - Applicazione infradistrettuale in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo
distretto.…………………………………………….………………...........................……........................44
TITOLO VI - APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE………....………………………..45
Capo I - Disposizioni generali…………………………………………………………………..................45
Capo II - Procedimento……………………………………………………………………..............46
Capo III - Durata, sospensione e proroga dell’applicazione extradistrettuale……….........……......50
Capo IV - Applicazione extradistrettuale in esito a trasferimento in altro
distretto……………............…………...........………………………………....................................51
TITOLO VII - MAGISTRATI DISTRETTUALI….………………….……………………….......52
Capo I - Disposizioni preliminari…………………………………………………………....……..52
Capo II - Assegnazione in sostituzione di un magistrato assente dal servizio………………..........52
Sezione I - Disposizioni generali…………………………………………………………………………...52
Sezione II - Criteri di designazione del magistrato distrettuale in sostituzione del magistrato
assente ………………………………………………………………………………………………………….53
Sezione III - Procedimento per l’assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale………..54
18
Capo III - Applicazione in un ufficio del distretto……………………………………………...….55
TITOLO VIII - APPLICAZIONE DEI MAGISTRATI REQUIRENTI PER LA
TRATTAZIONE DI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI DELITTI DI CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA O CON FINALITÀ DI TERRORISMO E IN MATERIA DI MISURE DI
PREVENZIONE……………………………………………………………………..…………...56
Capo I - Disposizioni generali……………………………………….……………………………..56
Capo II - Casi di applicazione dei magistrati requirenti per la trattazione di procedimenti
riguardanti delitti di criminalità organizzata o con finalità di terrorismo e in materia di misure di
prevenzione………………………………………………………………………………………...57
Capo III - Procedimento……………………………………………………….…………………….........58
TITOLO IX - APPLICAZIONE PRESSO LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA……..…………….…........59
TITOLO X - DISPOSIZIONI SPECIALI……………….....…….……………………………..61
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI………………………....................................................62
ALLEGATO A…………………………………...……………………………………….……....64
SCHEMA SINOTTICO……………………………………………………………………….....69
INDICE ANALITICO…………………….……………………………………………………...77
APPENDICE NORMATIVA…………………………………………………………………...83
19
TITOLO I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali
Sezione I
Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 1
Ambito di applicazione della circolare
1. La presente circolare disciplina gli istituti delle supplenze, delle assegnazioni e delle
applicazioni per gli uffici giudicanti e requirenti al fine di assicurare il regolare svolgimento della
funzione giurisdizionale in caso di assenza odi impedimento del magistrato titolare del
procedimento, di carenze di organico o di ulteriori esigenze di servizio dell’ufficio,
indipendentemente dall’integrale copertura del relativo organico.
Articolo 2
Sussidiarietà
1. Il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale deve essere assicurato utilizzando,
ove possibile, le risorse interne all’ufficio.
2. Il ricorso a risorse esterne è disciplinato dagli istituti definiti dalla presente circolare.
Articolo 3
Strumenti per il governo delle difficoltà organizzative
1. Per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale è possibile fare ricorso
ai seguenti istituti:
a) in caso di assenza o impedimento temporaneo:
- supplenza interna;
- supplenza infradistrettuale;
- magistrato distrettuale in sostituzione;
b) in caso di vacanza nell’organico o per il potenziamento dell’ufficio:
- assegnazione interna;
- assegnazione congiunta infradistrettuale;
- magistrato distrettuale in applicazione;
- applicazione infradistrettuale;
- applicazione extradistrettuale;
c) in caso di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare:
-applicazione all’interno del medesimo ufficio;
- applicazione infradistrettuale a seguito di trasferimento;
- applicazione extradistrettuale a seguito di trasferimento;
d) in caso di ultradecennalità:
- proroga.
20
Articolo 4
Congelamento del ruolo
1. Nei casi di mancanza o impedimento del magistrato, il ruolo non deve essere congelato, a
meno che tale eccezionale provvedimento non si renda necessario a fronte di gravi carenze di
organico dell’ufficio e dell’impossibilità di supplire altrimenti utilizzando gli istituti della
supplenza, dell’assegnazione interna o congiunta, delle applicazioni o il ricorso alla magistratura
onoraria.
2. Il provvedimento che stabilisce il congelamento del ruolo deve dar conto con congrua
motivazione delle ragioni che ne hanno determinato l’adozione e va immediatamente trasmesso al
Consiglio superiore della magistratura, che ne prende atto, ove non ritenga di annullarlo per assenza
dei presupposti.
Articolo 5
Composizione dei collegi giudicanti
1. Non possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente infradistrettuale.
2. Possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente interno all’ufficio
ovvero con un supplente interno e uno proveniente da un diverso ufficio.
3. Possono essere costituiti collegi giudicanti composti da più di un magistrato coassegnato,
nonché da un applicato e da uno o più coassegnati, o da due coassegnati, da un coassegnato e un
supplente.
4. I limiti di cui ai commi precedenti non riguardano le ipotesi di applicazione di cui al titolo
I, capo IV, in caso di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare.
Sezione II
Tabelle infradistrettuali
Articolo 6
Tabelle infradistrettuali
1. Le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti sono istituite al fine di
assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari e ricomprendono tutti i magistrati,
ad eccezione dei capi degli uffici e delle ipotesi di cui al titolo IV, capo I, sezione II.
2. Le tabelle infradistrettuali identificano gli uffici giudicanti e requirenti che, ai soli fini della
supplenza e dell’assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici, sono considerati come un
unico ufficio.
3. Tali tabelle non riguardano gli uffici con competenza estesa all’intero distretto.
Articolo 7
Attuazione delle tabelle infradistrettuali
1. Le tabelle infradistrettuali trovano attuazione mediante l’assegnazione congiunta e la
supplenza infradistrettuale.
2. Non possono essere formate tabelle infradistrettuali che escludano l’utilizzo della
assegnazione congiunta della supplenza.
3. La tabella infradistrettuale deve prevedere assegnazioni congiunte per ogni caso in cui
risulti necessario riequilibrare le effettive disponibilità di organico degli uffici del distretto.
21
4. La medesima tabella deve altresì prevedere supplenze infradistrettuali per assicurare il
regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di assenza o di impedimento temporanei di
un magistrato.
Capo II
Strumenti per il governo delle difficoltà organizzative
Sezione I
Assenza o impedimento temporaneo
Articolo 8
Supplenza interna
1. La supplenza è l’istituto al quale si fa ricorso per assicurare il regolare esercizio della
funzione giurisdizionale in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato.
2. È escluso il ricorso alla supplenza in ogni ipotesi di vacanza del posto in organico.
3. La supplenza comporta la sostituzione del magistrato, in via temporanea, per un periodo
non superiore a sei mesi, con altro magistrato dello stesso ufficio, individuabile secondo criteri
predeterminati, in base alla disciplina di cui al titolo II.
Articolo 9
Supplenza infradistrettuale
1. La supplenza è disposta, sulla base delle tabelle infradistrettuali, dal Presidente della Corte
d’appello per gli uffici giudicanti e dal Procuratore generale per gli uffici requirenti nei casi in cui
la mancanza o l’impedimento siano destinati a protrarsi per più di sette giorni e non si possa fare
ricorso ai magistrati del medesimo ufficio.
2. L’individuazione di un magistrato di un ufficio diverso dello stesso distretto può avvenire
tenendo conto delle condizioni oggettive e delle esigenze di funzionalità dei singoli uffici, secondo
la disciplina di cui al titolo IV, capo II.
Articolo 10
Magistrato distrettuale in sostituzione
1. I magistrati distrettuali compongono una pianta organica autonoma presso ciascun distretto
di Corte d’appello, distinta per le funzioni giudicanti e per quelle requirenti.
2. L’ufficio di appartenenza, cui si connettono i poteri di vigilanza e di gestione del rapporto,
va individuato, a seconda delle funzioni esercitate, nella Corte d’appello o nella Procura generale
presso la Corte medesima.
3. Il magistrato distrettuale può essere utilizzato in sostituzione di un magistrato assente in
uno degli uffici del distretto in base alla disciplina di cui al titolo VII, capo II.
4. Resta salva la possibilità di ricorrere al magistrato distrettuale per l’applicazione in uno
degli uffici del distretto ai sensi dell’articolo 14.
Sezione II
Vacanza nell’organico o potenziamento dell’ufficio
Articolo 11
Assegnazione interna
22
1. L’assegnazione interna è l’istituto al quale si fa ricorso per sopperire a vacanze
nell’organico, nelle more dell’espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del
settore o della sezione di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del settore
o della sezione di provenienza.
2. Essa comporta il temporaneo spostamento di un magistrato da una sezione o da un settore,
all’interno del medesimo ufficio, nelle more dell’espletamento del concorso interno.
3. L’assegnazione interna è disciplinata nel titolo III.
Articolo 12
Assegnazione congiunta infradistrettuale
1. L’assegnazione congiunta o coassegnazione è disposta, sulla base delle tabelle
infradistrettuali, dal Presidente della Corte d’appello per gli uffici giudicanti e dal Procuratore
generale per gli uffici requirenti,nelle ipotesi di carenza di organico superiore al 20 per cento o di
sopravvenienze straordinarie e temporanee, ovvero per ovviare a situazioni di incompatibilità
funzionali dei magistrati e determina l’assegnazione di uno stesso magistrato a più uffici aventi la
medesima attribuzione o competenza.
2. È consentita la coassegnazione di un magistrato a un ufficio per la trattazione di una
materia specialistica per la quale egli abbia superato il periodo di permanenza ultradecennale nella
sede principale.
3. È consentita la coassegnazione per singole materie o per singole fasi procedimentali.
4. L’assegnazione congiunta per un periodo superiore a sei mesi può essere disposta solo col
consenso del magistrato designato.
5. L’assegnazione congiunta è disciplinata nel titolo IV, capo III.
Articolo 13
Magistrato distrettuale in applicazione
1. Il magistrato distrettuale può essere destinato in applicazione in uno degli uffici del
distretto, secondo la disciplina di cui al titolo VII, capo III, qualora non sussistano i presupposti per
l’assegnazione in sostituzione.
Articolo 14
Applicazione infradistrettuale
1. L’applicazione è l’istituto al quale si fa ricorso per imprescindibili e prevalenti esigenze di
servizio dell’ufficio di destinazione, allo scopo di sopperire a vacanze di organico o per un suo
potenziamento, indipendentemente dall’assenza o impedimento dei magistrati dell’ufficio o dalla
integrale copertura del relativo organico.
2. Essa comporta l’inserimento, in via contingente e temporanea, per un periodo non
superiore di regola,nel massimo, a due anni, di uno o più magistrati all’interno di un ufficio diverso
da quello di appartenenza.
3. L’applicazione può essere disposta solo nei casi in cui non si possa procedere
all’assegnazione interna o alla assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici prevista
dalle tabelle infradistrettuali o all’assegnazione di un magistrato distrettuale.
4. L’applicazione infradistrettuale è disciplinata nel titolo V.
Articolo 15
Applicazione extradistrettuale
23
1. Il ricorso all’applicazione extradistrettuale è sussidiario rispetto all’applicazione
infradistrettuale e può essere disposto nei casi in cui non sia possibile risolvere le esigenze di
servizio con i magistrati che già operano nel medesimo distretto di Corte d’appello
2. L’applicazione extradistrettuale è disciplinata nel titolo VI.
Sezione III
Applicazione a seguito di trasferimento ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare
Articolo 16
Applicazione all’interno del medesimo ufficio
1. Il magistrato trasferito ad altra posizione tabellare subentra nel nuovo ruolo lasciando
quello precedente.
2. I dirigenti degli uffici, in previsione della decorrenza dell’efficacia del tramutamento del
magistrato, individuano, ove necessario, con apposito provvedimento motivato, i procedimenti
penali già incardinati innanzi al giudice dell’udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato
stato di istruttoria, che dovranno essere portati a termine, contemperando l’individuazione al carico
di lavoro prevedibile nel posto in cui subentra.
Articolo 17
Applicazione infradistrettuale a seguito di trasferimento
1. In caso di trasferimento ad altro ufficio del medesimo distretto può essere disposta
l’applicazione infradistrettuale del magistrato per la definizione di uno o più procedimenti penali
già incardinati innanzi al giudice dell’udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di
istruttoria. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di
trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente..
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108.
Articolo 18
Applicazione extradistrettuale a seguito di trasferimento
1. In caso di trasferimento ad altro ufficio di altro distretto può essere disposta l’applicazione
extradistrettuale del magistrato per la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati
innanzi al giudice dell’udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. I
procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di
conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 131 e 132.
Sezione IV
Proroga per ultradecennalità
Articolo 19
Proroga
1. La proroga per la definizione dei processi pendenti in caso di scadenza del termine di
permanenza massimo è disciplinata dall’articolo 157 della circolare sulle tabelle.
24
TITOLO II
SUPPLENZA
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 20
Requisiti dei magistrati professionali a cui possono essere affidati compiti di supplenza
1. Possono essere destinati a svolgere compiti di supplenza i magistrati professionali in
possesso della prima valutazione di professionalità.
2. Non possono essere destinati in supplenza i magistrati professionali con qualifica inferiore
alla prima valutazione, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti.
Articolo 21
Utilizzazione dei magistrati onorari
1. L’utilizzazione dei magistrati onorari in supplenza dei magistrati professionali deve
avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Articolo 22
Indicazione dei supplenti nelle proposte tabellari e nei progetti organizzativi
1. Le proposte tabellari e i progetti organizzativi devono indicare i magistrati destinati a
svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento di quelli
previsti quali titolari delle funzioni, in modo da permettere l’automatica identificazione del
supplente per ciascun magistrato.
2. A tal fine, ove manchi l’indicazione nominativa specifica, vanno indicati i criteri oggettivi
da osservare nell’adozione del provvedimento di supplenza, con specifico riguardo alle modalità di
scelta del supplente.
Articolo 23
Casi di supplenza
1. Si può fare ricorso alla supplenza nei casi di:
a) assenza o impedimento temporanei;
b) assenza superiore a quindici giorni, originata da aspettativa per malattia o per motivi di
famiglia, ove non sia possibile provvedere mediante la destinazione di magistrati distrettuali;
c) assenza superiore a trenta giorni nei casi di congedo previsto dalla legge 8 marzo 2000, n.
53e successive modifiche, ove non sia possibile provvedere mediante la destinazione di magistrati
distrettuali.
Articolo 24
Supplenza infradistrettuale
1. Qualora la mancanza o l’impedimento si presuma di durata superiore a sette giorni si può
fare ricorso anche alla supplenza infradistrettuale secondo le disposizioni di cui al titolo V, capo II.
25
Articolo 25
Compiti del supplente
1. La supplenza disposta in base alle disposizioni contenute nelle tabelle, nei progetti
organizzativi oppure a norma di legge determina il subentro immediato del supplente nelle funzioni
svolte dal magistrato assente o impedito.
2. Il magistrato destinato in supplenza, anche nel caso della supplenza a tempo parziale, è
incaricato della trattazione degli affari assegnati al magistrato assente o impedito, partecipa alle
udienze che questi avrebbe dovuto tenere e, inoltre, continua a svolgere i compiti che rientrano
nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni della tabella o del progetto organizzativo e i turni
di servizio riguardanti sia il magistrato supplente sia il magistrato sostituito.
Articolo 26
Collegi
1. Possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente interno all’ufficio
ovvero con un supplente interno e uno proveniente da un diverso ufficio.
Articolo 27
Durata della supplenza
1. La supplenza può essere disposta esclusivamente per un tempo determinato, comunque non
superiore a sei mesi.
2. Il provvedimento di supplenza deve prevedere il termine della sostituzione, anche con
l’indicazione della cessazione della supplenza al rientro del magistrato assente o impedito.
Capo II
Supplenza all’interno del medesimo ufficio
Sezione I
Procedimento
Articolo 28
Competenza
1. Nelle proposte di tabelle e nei progetti organizzativi devono essere analiticamente indicati i
criteri oggettivi per l’individuazione del supplente in riferimento all’assenza o all’impedimento di
ciascun magistrato dell’ufficio.
2. La supplenza all’interno del medesimo ufficio è disposta con decreto motivato del dirigente
dell’ufficio.
Articolo 29
Consenso del magistrato designato quale supplente
1. L’adozione del provvedimento di supplenza non richiede il consenso del magistrato
designato.
Articolo 30
Supplenza disposta al di fuori dei criteri indicati in tabella o nel progetto organizzativo
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1. La supplenza, ove non sia possibile far ricorso ai criteri indicati in tabella o nel progetto
organizzativo, e sia inferiore a sessanta giorni, è disposta con provvedimento motivato che indica le
ragioni di individuazione del supplente.
2. Tale scelta deve essere preferibilmente effettuata tra i magistrati che svolgono analoghe
funzioni e che ordinariamente trattano affari giudiziari della stessa natura di quelli attribuiti al
magistrato mancante o impedito.
Articolo 31
Interpello per la supplenza superiore a sessanta giorni disposta al di fuori delle tabelle o dei
progetti organizzativi
1. Qualora la supplenza non sia disposta in attuazione delle tabelle o dei progetti organizzativi
e sia di durata superiore a sessanta giorni, deve essere effettuato un interpello con comunicazione a
tutti i magistrati dell’ufficio.
2. I magistrati facenti parte dell’ufficio devono essere posti in condizione di manifestare la
propria disponibilità, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che
renderebbero non opportuna la loro designazione
3. Il supplente deve essere scelto tra i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità,
salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, che vanno espressamente indicate, non
impongano una differente soluzione.
4. Nel caso in cui sussistano ragioni di urgenza da indicare specificamente in motivazione la
supplenza può essere disposta anche in assenza della procedura di interpello.
Articolo 32
Presupposti per il procedimento di variazione tabellare
1. Per gli uffici giudicanti, le supplenze di durata superiore a sessanta giorni ovvero che
rendono opportuna l’adozione di provvedimenti di modifica delle tabelle o dei turni di servizio,
devono essere adottate con procedimento di variazione tabellare, ai sensi dell’articolo 7-bis, comma
2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e della circolare sulla formazione delle tabelle di
organizzazione degli uffici giudicanti, eventualmente mediante provvedimenti urgenti e
immediatamente esecutivi.
2. Deve essere disposta variazione tabellare successiva anche nel caso in cui la durata
complessiva della supplenza attuata con più provvedimenti superi i sessanta giorni continuativi.
Articolo 33
Requisiti del provvedimento di supplenza adottato in deroga alle tabelle
1. Il provvedimento di supplenza, se adottato in deroga alle tabelle, deve essere
adeguatamente motivato e deve espressamente indicare:
a) il magistrato mancante o impedito e le ragioni dell’assenza o dell’impedimento;
b) le ragioni della scelta del magistrato, anche con riferimento alla comparazione delle
esigenze di servizio e alle esigenze eccezionali che non permettano l’osservanza dei criteri fissati
negli articoli 21, 22 e 23;
c) il termine di durata della sostituzione, nell’osservanza delle direttive fissate nell’articolo
28;
d) le attività svolte dal supplente, con riguardo alla loro eventuale limitazione a determinate
attività o udienze o processi e, nei casi di supplenza a tempo parziale, i giorni della settimana nei
quali il supplente svolgerà i compiti del magistrato sostituito.
2. Nell’adozione del provvedimento di supplenza, il dirigente deve assicurare, eventualmente
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anche mediante rotazioni, che il supplente continui a svolgere, sia pure a tempo parziale, i compiti
connessi al proprio ufficio.
Articolo 34
Parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
1. Il provvedimento di supplenza adottato dai capi degli uffici giudicanti, con le eventuali
osservazioni dell’interessato, deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio giudiziario o al
Consiglio direttivo della Corte di cassazione per l’adozione di un parere motivato.
Articolo 35
Trasmissione del provvedimento di supplenza negli uffici requirenti
1. Per gli uffici requirenti, il provvedimento di supplenza che non sia disposto in attuazione
dei progetti organizzativi e sia di durata superiore a sessanta giorni va trasmesso al Consiglio
giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione per la presa d’atto.
Articolo 36
Trasmissione del provvedimento di supplenza al Consiglio superiore della magistratura
1. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione non trasmettono
per l’approvazione al Consiglio superiore della magistratura i decreti di supplenza meramente
esecutivi delle previsioni tabellari previsti.
2. Egualmente non devono essere trasmessi i decreti di supplenza non meramente esecutivi
delle previsioni tabellari, se di durata fino a sessanta giorni, nel caso in cui il Consiglio giudiziario o
il Consiglio direttivo della Corte di cassazione abbiano espresso parere favorevole all’unanimità.
3. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione trasmettono
immediatamente al Consiglio superiore della magistratura per l’approvazione i provvedimenti di
supplenza nel caso in cui sia stato espresso parere contrario oppure favorevole a maggioranza.
4. I provvedimenti di supplenza adottati con variazione tabellare, compresi quelli previsti
dall’articolo 32, seguono la procedura di cui all’articolo 37 della circolare sulla formazione delle
tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti.
Sezione II
Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive
Articolo 37
Supplenza del Presidente della Corte d’appello o del Presidente del Tribunale
1. Il Presidente della Corte d’appello o il Presidente del Tribunale mancante o impedito è
sostituito dal magistrato vicario ai sensi dell’articolo 94 della circolare sulla formazione delle
tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti ovvero, in mancanza della sua designazione, dal
Presidente di sezione più anziano nel ruolo, ove non diversamente designato seguendo la procedura
tabellare.
2. La designazione è efficace anche nel caso di cessazione del Presidente titolare
dall’esercizio delle funzioni dirigenziali, fino alla approvazione delle nuove tabelle, e riguarda
anche l’esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuite al dirigente dell’ufficio.
28
Articolo 38
Supplenza del Presidente di sezione della Corte d’appello o del Tribunale
1. Il Presidente di sezione di Corte d’appello o di Tribunale mancante o impedito è sostituito
dal più anziano nel ruolo dei magistrati che compongono la sezione, salvo quanto previsto
dall’articolo 92, comma 1, lett. a) della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici
giudicanti.
Articolo 39
Supplenza dei dirigenti degli uffici requirenti
La supplenza dei dirigenti degli uffici requirenti deve essere disposta in applicazione
dell’articolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Capo III
Supplenza infradistrettuale
Articolo 40
Rinvio
1. La supplenza infradistrettuale è disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo IV, capo II.
Capo IV
Supplenza nella Corte d’appello
Articolo 41
Supplenza nella Corte d’appello
1. Nella Corte d’appello, qualora manchi o sia impedito uno dei consiglieri, il Presidente della
Corte provvede alla sua sostituzione con un magistrato dell’ufficio.
2. Il Presidente della Corte d’appello, quando non può provvedere con un magistrato
dell’ufficio,può delegare alla supplenza un Presidente di sezione di uno dei Tribunali compresi nel
distretto, salvo che non provveda con un’applicazione infradistrettuale.
Articolo 42
Criteri della supplenza esterna
1. La supplenza esterna può essere disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere con
quella interna.
2. La scelta del supplente deve essere effettuata secondo criteri oggettivi che devono avere
riguardo alle esigenze organizzative degli uffici del distretto, alla specializzazione, ai carichi di
lavoro, al merito e alle attitudini del magistrato.
3.Il Presidente della Corte d’appello deve acquisire il parere preventivo del dirigente
dell'ufficio nel quale opera il supplente.
4. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato e indicare:
29
a) le ragioni che non permettono di provvedere altrimenti;
b) il parere del dirigente dell’ufficio di cui fa parte il supplente;
c) i criteri della scelta.
Capo V
Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati
Articolo 43
Criteri
1. L’istituto della supplenza può essere utilizzato anche per i componenti privati di organi
giudiziari specializzati con soggetti designati a esercitare la stessa funzione in un diverso ufficio
della stessa sede, come, ad esempio, i componenti privati del Tribunale per i minorenni e della
sezione di Corte d’appello per i minorenni o della sede più vicina del medesimo distretto che
possono essere sostituiti da altri componenti privati, nel rispetto dei requisiti di qualificazione
professionale del componente e salvo che non sussistano situazioni di incompatibilità.
TITOLO III
ASSEGNAZIONE INTERNA
Articolo 44
Presupposti
1. L’assegnazione interna può essere disposta all’interno del medesimo ufficio per
l’assegnazione temporanea a un posto vacante, nelle more dell’espletamento del concorso interno,
quando le esigenze di servizio del settore o della sezione di destinazione sono imprescindibili e
prevalenti rispetto a quelle del settore o della sezione di provenienza.
Articolo 45
Assegnazione a tempo pieno o parziale
1. L’assegnazione interna può essere disposta a tempo parziale o a tempo pieno.
2. Se l’assegnazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del
magistrato assegnato.
Articolo 46
Durata
1. L’assegnazione interna non può durare più di novanta giorni, prorogabili, in presenza di
imprescindibili esigenze di servizio, per ulteriori novanta giorni.
Articolo 47
Interpello
1. L’assegnazione interna, sebbene prescinda dal consenso del magistrato, è sempre preceduta
da interpello.
30
2. Qualora non sussistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificamente indicate,
tutti i magistrati facenti parte dell’ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro
consenso, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non
opportuna la loro designazione.
3. L’assegnato deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo
che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di
assegnazione, non impongano una differente soluzione.
Articolo 48
Criteri per la scelta del magistrato
1. Le proposte di tabella devono indicare i criteri oggettivi da osservare nell’adozione del
provvedimento di assegnazione interna, con specifico riguardo alle modalità della scelta del
magistrato da assegnare.
2. In ogni caso devono essere osservati i seguenti criteri:
a) nella scelta va preferito il magistrato che ha prestato consenso;
b) l’individuazione del magistrato deve essere operata all’interno del settore o della sezione
che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza e del grado di copertura dell’organico,
presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni;
c) nella scelta devono essere preferiti i magistrati che ordinariamente esercitano funzioni
analoghe, a partire da quello con minore anzianità di servizio nell’ufficio.
Articolo 49
Criteri per la scelta nel caso in cui i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità
siano in numero superiore a quelli da assegnare
1. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità siano in numero superiore a
quelli da assegnare, si procede a una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi settori o
sezioni di provenienza.
2. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale
situazione, l’individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:
a) delle attitudini specifiche desumibili dalle esperienze giudiziarie con riferimento alle
funzioni di destinazione;
b) della maggiore anzianità di servizio.
Articolo 50
Decreto di assegnazione interna
1. L’assegnazione interna viene disposta con decreto congruamente motivato, seguendo la
procedura di cui all’articolo 38 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti
e, per gli uffici requirenti, quella di cui all’art. 9 co. 2 della circolare sull’organizzazione degli
Uffici di Procura.
2. Il decreto deve espressamente indicare:
a) le esigenze imprescindibili e prevalenti del settore o della sezione di destinazione che
costituiscono il presupposto della sua adozione e la comparazione con quelle del settore o della
sezione di provenienza.
b) l’eventuale prestazione del consenso da parte dell’assegnato;
c) la durata dell’assegnazione e se essa è disposta a tempo parziale o a tempo pieno.
3. Nel caso di assegnazione a tempo parziale, il provvedimento deve contenere l’indicazione
degli affari da trattare, le udienze da tenere e i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli,
secondo le previsioni di tabella o di progetto organizzativo e i turni di servizio.
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TITOLO IV
SUPPLENZA INFRADISTRETTUALEE ASSEGNAZIONE CONGIUNTA
Capo I
Tabella infradistrettuale
Sezione I
Procedimento
Articolo 51
Individuazione degli uffici del medesimo distretto da ricomprendere nella medesima tabella
1. Gli uffici del medesimo distretto da ricomprendere nella medesima tabella, abbinati in
modo tale da consentire un agevole spostamento del magistrato impegnato in due distinti uffici,
sono indicati nello schema allegato alla presente circolare.
Articolo 52
Procedimento
1. Per la formazione delle tabelle infradistrettuali, sia giudicanti che requirenti, si osserva il
procedimento previsto dagli articoli12 e seguenti della circolare sulla formazione delle tabelle negli
uffici giudicanti.
Articolo 53
Riunioni per la formazione delle tabelle
1. Nella convocazione delle riunioni da tenere all’interno dei singoli uffici, a norma delle
disposizioni sulla circolare sulla formazione delle tabelle negli uffici giudicanti, deve essere
contenuto un apposito invito a dichiarare la disponibilità a essere coassegnati per periodi superiori a
sei mesi.
2. I Presidenti delle Corti d’appello e i Procuratori generali devono convocare apposite
riunioni con i dirigenti degli uffici compresi nella tabella infradistrettuale.
Articolo 54
Magistrati da inserire nelle tabelle come supplenti o in assegnazione congiunta
1. Tutti i magistrati devono essere inseriti nelle tabelle infradistrettuali, come supplenti o in
assegnazione congiunta, ad eccezione dei capi degli uffici e delle ipotesi di cui alla successiva
sezione II.
2. Le tabelle infradistrettuali contengono i presupposti predeterminati per l’operatività degli
istituti della supplenza e della coassegnazione e i criteri oggettivi per l’individuazione automatica
del magistrato da destinare in supplenza o in assegnazione congiunta.
3. Il singolo magistrato deve essere indicato specificamente nelle tabelle infradistrettuali
come coassegnato o supplente.
4. Ogni magistrato è di regola stabilmente coassegnato o destinato in supplenza
infradistrettuale solo a un ufficio diverso da quello di appartenenza.
5. Devono essere specificamente indicati i magistrati che abbiano prestato il consenso a essere
coassegnati per periodi superiori a sei mesi.
32
Articolo 55
Presupposti per l’operatività dell’istituto della coassegnazione
1. Si può fare ricorso all’istituto della coassegnazione nelle ipotesi di carenza di organico
superiore al 20 per cento o di sopravvenienze straordinarie e temporanee, ovvero per ovviare a
situazioni di incompatibilità funzionali dei magistrati.
Articolo 56
Criteri per l’assegnazione degli affari
1. L’assegnazione degli affari al coassegnato e al supplente deve avvenire applicando le
regole di distribuzione degli affari previste nell’ufficio giudiziario in cui il magistrato è assegnato o
destinato in supplenza.
Sezione II
Divieti e limiti all’inserimento nelle tabelle infradistrettuali
Articolo 57
Magistrati con funzioni semidirettive
1. I magistrati con funzioni semidirettive possono essere coassegnati o destinati in supplenza
solo su omologhi posti presenti negli uffici abbinati.
Articolo 58
Magistrati con prole di età inferiore a sei anni
1. Vanno esclusi dalle tabelle infradistrettuali i magistrati con prole di età inferiore a sei anni.
Articolo 59
Magistrati che si trovino nelle condizioni di cui articolo 117, comma 4, della circolare sulla
formazione delle tabelle degli uffici giudicanti
1. Non possono far parte dalle tabelle infradistrettuali i magistrati che, ai sensi dell’articolo
117, comma 4, della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti,abbiano
documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio,
nonché i magistrati che siano genitori di prole con situazione di handicap o che comunque assistano
un familiare con handicap,accertato ai sensi della legge5 febbraio 1992, n. 104, salvo che non
dichiarino la loro disponibilità.
Articolo 60
Magistrati onorari
1. Non possono far parte dalle tabelle infradistrettuali i magistrati onorari.
Articolo 61
Magistrati della Direzione distrettuale antimafia
1. I magistrati della Direzione distrettuale antimafia non possono di regola essere inseriti nella
tabella infradistrettuale, salvo il caso in cui, con adeguata motivazione, risulti che tale inserimento
33
non li sottragga, neanche in parte, ai compiti prioritari di trattazione dei procedimenti di cui
all’articolo 51 del codice di procedura penale.
Capo II
Supplenza infradistrettuale
Sezione I
Disposizioni generali
Articolo 62
Presupposti
1. La supplenza infradistrettuale, allorquando non si possa far ricorso ai magistrati del
medesimo ufficio, permette di destinare in sostituzione del magistrato mancante o impedito un
magistrato che appartiene a un ufficio diverso compreso nella medesima tabella infradistrettuale e
ha la funzione di ampliare la base dei magistrati destinati a svolgere le funzioni di supplente.
2. La supplenza infradistrettuale può essere disposta esclusivamente nei casi nei quali la
mancanza o l’impedimento del magistrato siano destinati a protrarsi per più di sette giorni.
Articolo 63
Ruolo del magistrato sostituito
1. Il supplente subentra nel ruolo del magistrato sostituito.
Articolo 64
Non operatività del vincolo della medesima competenza
1. Per la supplenza infradistrettuale non opera il vincolo della medesima competenza, stabilito
per l’assegnazione congiunta dall’articolo 71.
Articolo 65
Collegi
1. Non possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente infradistrettuale.
Sezione II
Procedimento
Articolo 66
Competenza
1. Il provvedimento di supplenza infradistrettuale è adottato dal Presidente di Corte d’appello
e dal Procuratore generale, su richiesta del dirigente dell’ufficio di destinazione del supplente,
sentito il dirigente dell’ufficio di provenienza.
Articolo 67
Criteri per la destinazione in supplenza e la sua durata
34
1. La destinazione in supplenza e la sua durata dipendono dalla valutazione in concreto delle
condizioni oggettive e delle esigenze di funzionalità dei singoli uffici, soprattutto di quelli di
piccole dimensioni, oltre che dalle posizioni soggettive dei singoli magistrati, con particolare
riferimento ai carichi di lavoro.
2. Le proposte di tabella devono indicare i magistrati destinati alla supplenza infradistrettuale,
in modo da realizzare la sostituzione con i criteri automatici indicati dal comma precedente, salvo
che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente.
Articolo 68
Provvedimento di supplenza infradistrettuale
1. Il provvedimento di supplenza infradistrettuale deve essere adeguatamente motivato e
indicare espressamente le cause del mancato ricorso al supplente previsto nelle tabelle o nei progetti
organizzativi dell’ufficio in cui si è verificata l’assenza o l’impedimento temporaneo del magistrato.
2. Se il provvedimento non costituisce mera attuazione della tabella infradistrettuale,
dovranno essere indicate le ragioni dell’individuazione del supplente.
Articolo 69
Trasmissione del provvedimento al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della
magistratura
1. Il provvedimento di supplenza infradistrettuale va trasmesso al Consiglio giudiziario e al
Consiglio superiore della magistratura nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 37della
circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti.
Articolo 70
Rinvio alla disciplina per la supplenza interna
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni generali previste in circolare per la supplenza interna.
Capo III
Assegnazione congiunta
Sezione I
Disposizioni generali
Articolo 71
Presupposti
1. L’assegnazione congiunta o coassegnazione può trovare applicazione per sopperire a
esigenze straordinarie e temporanee, nelle ipotesi di carenza di organico superiore al 20 per cento o
di sopravvenienze straordinarie e temporanee, ovvero per ovviare a situazioni di incompatibilità
funzionali dei magistrati,e comporta l’assegnazione di uno stesso magistrato a più uffici aventi la
medesima competenza.
2. L’assegnazione congiunta riguarda esclusivamente uffici aventi la medesima attribuzione o
competenza.
Articolo 72
35
Assegnazione congiunta del magistrato che abbia maturato il periodo di permanenza
ultradecennale
1. È consentita l’assegnazione congiunta di un magistrato a un ufficio per la trattazione di una
materia specialistica per la quale egli abbia superato il periodo di permanenza ultradecennale nella
sede principale.
Articolo 73
Coassegnazione per singole materie o per singole fasi procedimentali
1. È consentita la coassegnazione per singole materie o per singole fasi procedimentali.
Articolo 74
Coassegnazione del magistrato che non abbia conseguito la prima valutazione di
professionalità
1. Il magistrato che non abbia conseguito la prima valutazione di professionalità può essere
destinato in coassegnazione ad altro ufficio del distretto, in esecuzione delle previsioni contenute
nelle tabelle infradistrettuali, solo dopo il decorso del primo anno dalla presa di possesso
nell’ufficio di titolarità.
Articolo 75
Sede principale del magistrato assegnato congiuntamente
1. La sede principale del magistrato assegnato congiuntamente deve considerarsi ad ogni
effetto, giuridico ed economico, l’ufficio del cui organico il magistrato faccia parte.
Articolo 76
Collegi
1. Possono essere costituiti collegi giudicanti composti da più di un magistrato coassegnato,
nonché da un applicato e da uno o più coassegnati, o da due coassegnati, da un coassegnato e un
supplente.
Sezione II
Procedimento
Articolo 77
Competenza
1. L’assegnazione congiunta è disposta dal Presidente della Corte d’appello per gli uffici
giudicanti e dal Procuratore generale per gli uffici requirenti, su richiesta del dirigente dell’ufficio
di destinazione del coassegnato, sentito il dirigente dell’ufficio di provenienza.
Articolo 78
Individuazione dei magistrati destinati alla coassegnazione
1. Le proposte di tabella devono indicare i magistrati destinati alla coassegnazione, con
abbinamento disposto per l’intera durata delle tabelle, in modo da realizzare la sostituzione con i
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criteri automatici indicati dagli articoli da 52 a 56, salvo che ricorrano particolari esigenze di
servizio che rendano necessario provvedere diversamente.
Articolo 79
Provvedimento di assegnazione congiunta
1. Il provvedimento di assegnazione congiunta deve essere adeguatamente motivato in ordine
alla ricorrenza dei presupposti.
2. Se il provvedimento non costituisce mera attuazione della tabella infradistrettuale, devono
essere indicate le ragioni dell’individuazione del magistrato coassegnato.
Articolo 80
Consenso del magistrato designato e designazione di più magistrati
1. L’adozione del provvedimento di assegnazione congiunta non richiede il consenso del
magistrato designato quale coassegnato se l’assegnazione congiunta sia di durata pari o inferiore a
sei mesi.
2. Qualora la coassegnazione sia necessaria per periodi di durata superiore a sei mesi e non
possa essere disposta in attuazione delle tabelle o dei progetti organizzativi, in mancanza di
magistrati che abbiano espresso la propria disponibilità, le eventuali esigenze di maggiore stabilità
nel tempo possono esser soddisfatte individuando più magistrati da coassegnare d’ufficio per
periodi non eccedenti i sei mesi.
Articolo 81
Parere del Consiglio giudiziario e trasmissione al Consiglio superiore della magistratura
1. Il provvedimento di assegnazione congiunta va trasmesso al Consiglio giudiziario per il
parere e l’inserimento nel fascicolo dell’ufficio.
2. Il provvedimento non va trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per
l’approvazione qualora sia meramente esecutivo delle previsioni tabellari.
3. Egualmente non devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura i decreti
di assegnazione congiunta non meramente esecutivi delle previsioni tabellari se di durata fino a
sessanta giorni, nel caso in cui il Consiglio giudiziario abbia espresso parere favorevole
all’unanimità.
4. Il Consiglio giudiziario trasmette immediatamente al Consiglio superiore della magistratura
per l’approvazione i provvedimenti di assegnazione congiunta nel caso in cui sia stato espresso dal
Consiglio giudiziario parere contrario oppure favorevole a maggioranza.
Articolo 82
Variazione tabellare
1. Qualora sia necessario adottare una variazione tabellare, si segue la procedura di cui
all’articolo 37 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici
giudicanti.
37
TITOLO V
APPLICAZIONE INFRADISTRETTUALE
Capo I
Disposizioni generali
Sezione I
Presupposti, ambito di applicazione e compiti dell’applicato
Articolo 83
Presupposti per l’applicazione infradistrettuale
1. L’applicazione infradistrettuale può essere disposta allo scopo di sopperire a vacanze di
organico o per un suo potenziamento, indipendentemente dall’integrale copertura dell’organico
dell’ufficio, quando le esigenze di servizio dell’ufficio di destinazione sono imprescindibili e
prevalenti rispetto a quelle dell’ufficio di provenienza e non sia possibile farvi fronte con la
supplenza, anche infradistrettuale, l’assegnazione interna o la coassegnazione infradistrettuale
oppure mediante l’assegnazione di un magistrato distrettuale.
2. È consentita l’applicazione in secondo grado di un magistrato che svolge funzioni di primo
grado ove non si possa provvedere con risorse interne all’ufficio.
Articolo 84
Magistrati che possono essere destinati in applicazione infradistrettuale
1. Salvo quanto precisato dagli articoli 107 e 108, possono essere destinati in applicazione
tutti i magistrati in servizio.
2. Nei casi in cui non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore, i
magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità possono essere
applicati solo dopo il decorso del primo anno dalla presa di possesso nell’ufficio di titolarità e per
svolgere esclusivamente le stesse funzioni esercitate nell’ufficio di provenienza.
Articolo 85
Applicazione dei magistrati della direzione distrettuale antimafia
1. Fuori dei casi di cui all’articolo 171 della presente Circolare, i magistrati della Direzione
distrettuale antimafia non possono essere applicati presso altro ufficio del distretto o presso la
Procura generale, salvo che per motivate e comprovate esigenze di servizio, d’intesa col
Procuratore della Repubblica, non sia possibile provvedere altrimenti.
Articolo 86
Magistrati onorari
1. I magistrati onorari non possono essere destinati in applicazione a uffici diversi da quelli
presso i quali svolgono le loro funzioni.
Articolo 87
Magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive
38
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 107 e 108, non possono essere applicati magistrati che
esercitano funzioni direttive e semidirettive, salvo i magistrati che svolgono funzioni semidirettive
in soprannumero i quali potranno, invece, essere applicati conservando le funzioni precedentemente
svolte.
Articolo 88
Compiti dell’applicato
1. L’applicazione comporta l’attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono
sue proprie, anche quando coincidano con quelle di cui era precedentemente titolare un altro
magistrato temporaneamente assente o impedito.
Articolo 89
Applicazione a tempo pieno o a tempo parziale
1. L’applicazione può essere disposta a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Se è disposta a tempo pieno, l’applicazione determina il temporaneo abbandono dell’ufficio
di cui il magistrato applicato è titolare.
3. Se è disposta a tempo parziale, l’applicazione comporta che il magistrato applicato
esercitale funzioni proprie dell’ufficio di provenienza e di destinazione.
4. Nell’applicazione a tempo parziale, l’indicazione dei giorni della settimana durante i quali
il magistrato svolge le funzioni presso i due diversi uffici risponde a esigenze meramente
organizzative e non definisce la sua legittimazione che, per la durata del provvedimento, sussiste
per tutti gli atti che rientrano nelle funzioni attribuitegli.
Articolo 90
Applicazione a tempo pieno o a tempo parziale di più magistrati
1. È consentita l’applicazione, a tempo pieno o a tempo parziale ma non per singole udienze,
al medesimo ufficio di più magistrati, anche provenienti da uffici diversi, purché essa venga
disposta con un unico provvedimento, nel rispetto della procedura di cui agli articoli che seguono e
previa valutazione comparativa delle esigenze di tutti gli uffici coinvolti.
Articolo 91
Supplenza sul ruolo del magistrato applicato
1. Se l’applicazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del
magistrato applicato.
Articolo 92
Applicazione e legittimazione
1. L’applicazione non incide sulla legittimazione a presentare domanda di tramutamento
interno né di trasferimento.
39
Sezione II
Uffici requirenti
Articolo 93
Applicazione negli uffici requirenti
1. L’applicazione infradistrettuale negli uffici requirenti è disciplinata dalle disposizioni
generali e da quelle contenute nella presente sezione.
Articolo 94
Applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica per l’esercizio delle funzioni di
pubblico ministero nei casi previsti dall’articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del codice
di procedura penale
1. Nei casi previsti dall’articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di
procedura penale se ne fa richiesta il Procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte
d’appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il
dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il
giudice competente.
2. Nel disporre l’applicazione, il Procuratore Generale tiene conto degli effettivi carichi di
lavoro degli uffici interessati.
3. Per la concordata gestione delle designazioni possono essere stipulati dei protocolli locali
sulla base dei principi di razionalità, efficienza, trasparenza, rotazione ed economicità.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono immediatamente esecutivi e comunicati al
Consiglio per l’approvazione.
Articolo 95
Applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica alla Procura generale per la
trattazione di singoli procedimenti
1. L’applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica alla Procura generale per la
trattazione di singoli processi è consentita, d’intesa col Procuratore della Repubblica,ove si renda
opportuna la partecipazione del magistrato al processo d’appello per non disperdere il patrimonio di
conoscenze acquisite nella trattazione del procedimento in primo grado, in ragione della
complessità dello stesso, del numero delle parti, dei capi d’imputazione e della materia trattata,
tenendo conto delle specificità del territorio.
2. Il ricorso all’applicazione per la trattazione del procedimento in caso di esercizio del potere
di avocazione da parte del Procuratore generale presso la Corte d’appello è disciplinato dall’articolo
171 di questa circolare.
3. Per la concordata gestione delle applicazioni possono essere stipulati dei protocolli locali
sulla base dei principi di razionalità, efficienza, trasparenza, rotazione ed economicità.
Articolo 96
Applicazione in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto
1. L’applicazione in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto è disciplinata
nel capo IV, titolo V.
40
Capo II
Procedimento
Articolo 97
Competenza
1. L’applicazione infradistrettuale è disposta dal Presidente della Corte d’appello per i
magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal Procuratore generale
presso la Corte d’appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero.
Articolo 98
Interpello
1. L’applicazione è di regola preceduta da un interpello e quando supera la durata di novanta
giorni è disposta, per gli uffici giudicanti, con variazione tabellare.
2. Qualora non sussistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificamente indicate,
tutti i magistrati facenti parte dell’ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro
consenso, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non
opportuna la loro designazione.
2. L’applicato deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che
ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di
applicazione, non impongano una differente soluzione.
Articolo 99
Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione infradistrettuale
1. L’applicazione non richiede il consenso del magistrato nei casi di durata non superiore a sei
mesi.
2. Nella scelta del magistrato da destinare in applicazione devono essere osservati i seguenti
criteri:
a) va preferito il magistrato che ha prestato consenso;
b) l’individuazione del magistrato deve essere operata all’interno dell’ufficio del distretto che,
tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza dell’organico, del grado di copertura dei diversi
uffici, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni;
c) nella scelta devono essere preferiti magistrati che ordinariamente esercitano gli stessi
compiti che sono chiamati a svolgere presso l’ufficio di destinazione, in base all’ordine inverso di
anzianità nel ruolo.
Articolo 100
Criteri di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità
1. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere
applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procede a una valutazione comparativa
delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza.
2. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale
situazione, l’individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:
a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie con
riferimento alle funzioni di destinazione;
b) dell’anzianità nel ruolo.
41
Articolo 101
Provvedimento di applicazione infradistrettuale
1. Il provvedimento di applicazione infradistrettuale, adottato con decreto, deve essere
congruamente motivato.
2. Il decreto deve espressamente indicare:
a) le esigenze imprescindibili e prevalenti dell’ufficio di destinazione che costituiscono il
presupposto della sua adozione e la ponderazione delle esigenze dell’ufficio di provenienza e di
destinazione;
b) l’impossibilità di fronteggiare le esigenze organizzative con modalità diverse
dall’applicazione e, in particolare, mediante il ricorso all’assegnazione interna, alla coassegnazione
infradistrettuale, oppure mediante l’assegnazione di un magistrato distrettuale.
c) l’eventuale prestazione del consenso da parte dell’applicato;
d) la durata dell’assegnazione e se essa è disposta a tempo parziale o a tempo pieno; nel
primo caso, il provvedimento deve altresì contenere l’indicazione degli affari da trattare, le udienze
da tenere e i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni di tabella o di
progetto organizzativo e i turni di servizio.
3. Il decreto di applicazione deve essere corredato dalle piante organiche e dalle statistiche
relative ai carichi di lavoro dell’ufficio di provenienza e di destinazione.
Articolo 102
Parere preventivo del Consiglio giudiziario e approvazione del Consiglio superiore della
magistratura
1. Lo schema del decreto di applicazione deve essere comunicato al magistrato destinatario e
trasmesso al Consiglio giudiziario.
2. Il magistrato destinatario del provvedimento potrà formulare eventuali osservazioni entro
cinque giorni dalla ricezione e il parere del Consiglio giudiziario dovrà essere redatto nei sette
giorni successivi e, comunque, non oltre la prima riunione del Consiglio successiva alla data di
comunicazione dello schema di decreto.
3. Il provvedimento di applicazione non può essere adottato prima della formulazione del
parere del Consiglio giudiziario.
4. Se il Consiglio giudiziario formula parere favorevole, il decreto adottato è immediatamente
esecutivo.
5. Se il parere è contrario, l’efficacia del decreto è subordinata all’approvazione da parte del
Consiglio superiore della magistratura.
6. In ogni caso, il provvedimento di applicazione con il relativo parere devono essere
sottoposti al Consiglio superiore della magistratura per l’approvazione.
Articolo 103
Variazioni tabellari dell’ufficio di destinazione
1. Nel caso in cui l’applicato non prenda il posto di un magistrato già previsto nelle tabelle o
nei turni di servizio, deve procedersi, per gli uffici giudicanti, alle necessarie variazioni tabellari
dell’ufficio di destinazione nelle parti concernenti l’assegnazione degli affari e le attribuzioni
dell’applicato.
Capo III
Durata e sospensione dell’applicazione infradistrettuale
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Articolo 104
Durata dell’applicazione infradistrettuale
1. L’applicazione infradistrettuale non può superare la durata di un anno.
2. Nei casi di necessità dell’ufficio al quale il magistrato è applicato, l’applicazione può
essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.
3. In casi di eccezionale rilevanza, l’applicazione può essere disposta limitatamente alla
trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3 bis del codice
di procedura penale per un ulteriore periodo massimo di un anno.
4. La durata dell’applicazione può essere determinata con riferimento ai giorni della settimana
o del mese o con altre modalità che permettano di fissarla con certezza e devono essere indicati con
precisione il termine iniziale e quello finale.
Articolo 105
Applicazione dello stesso magistrato
1. Un’ulteriore applicazione dello stesso magistrato non può essere disposta se non siano
decorsi due anni dalla fine del precedente periodo.
Articolo 106
Sospensione dell’applicazione
1. Di un’applicazione già in corso può essere disposta per esigenze di servizio la sospensione
per un periodo determinato.
Capo IV
Applicazione infradistrettuale in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto
Articolo 107
Magistrato trasferito ad altra sede all’interno del medesimo distretto
1. È possibile il ricorso all’applicazione infradistrettuale all’ufficio di provenienza di
magistrati trasferiti ad altra sede all’interno del medesimo distretto per la definizione di uno o più
procedimenti penali già incardinati innanzi al giudice dell’udienza preliminare o del dibattimento,
in avanzato stato di istruttoria. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente
alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare
competente.
2. La richiesta nominativa di applicazione, avanzata dal dirigente dell’ufficio, deve contenere
l’indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il magistrato
dovrebbe dedicare all’ufficio, sul presupposto che sia nelle condizioni di esercitare entrambe le
funzioni.
3. Il Presidente della Corte di Appello, previa acquisizione del parere del dirigente del nuovo
ufficio, può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la tipologia dei
procedimenti, oltre che le esigenze degli uffici coinvolti.
4. Il decreto motivato deve essere trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della
magistratura per l’approvazione.
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Articolo 108
Magistrato requirente trasferito ad altra sede all’interno del medesimo distretto
1. Fermo restando il principio di impersonalità dell’ufficio del pubblico ministero e al fine di
non disperdere il bagaglio di conoscenze acquisite, è possibile applicare un magistrato requirente,
trasferito ad altro ufficio requirente all’interno del medesimo distretto, per la definizione di uno o
più procedimenti penali già incardinati innanzi al giudice dell’udienza preliminare o del
dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. I procedimenti devono essere stati incardinati in data
antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione
consiliare competente.
2. La richiesta nominativa di applicazione, avanzata dal dirigente dell’ufficio, deve contenere
l’indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il magistrato
dovrebbe dedicare all’ufficio, sul presupposto che il magistrato sia nelle condizioni di esercitare
entrambe le funzioni.
3. La richiesta deve altresì contenere l’indicazione dei magistrati dell’ufficio che
affiancheranno il magistrato applicato nella gestione del procedimento, in modo da limitare la
durata dell’applicazione entro i limiti di tempo necessario a garantire un adeguato trasferimento di
conoscenze relative alla pregressa attività di indagine e processuale.
4. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello, previa acquisizione del parere del
dirigente del nuovo ufficio, può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero
e la tipologia dei procedimenti, oltre che le esigenze degli uffici coinvolti.
5. Il decreto motivato deve essere trasmesso senza ritardo al Consiglio Superiore della
Magistratura per l’approvazione.
TITOLO VI
APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 109
Presupposti per l’applicazione extradistrettuale
1. L’applicazione extradistrettuale può essere disposta, indipendentemente dall’integrale
copertura dell’organico dell’ufficio, quando le esigenze di servizio dell’ufficio di destinazione sono
imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle dell’ufficio di provenienza e non sia possibile farvi
fronte con la supplenza, anche infradistrettuale, l’assegnazione interna, la coassegnazione
infradistrettuale oppure mediante l’assegnazione di un magistrato distrettuale o l’applicazione
infradistrettuale.
Articolo 110
Magistrati che possono essere destinati in applicazione extradistrettuale
1. Salvo quanto precisato all’articolo 131, possono essere destinati in applicazione tutti i
magistrati in servizio.
2. Nei casi in cui non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore, i
magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità possono essere
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applicati solo dopo il decorso del primo anno dalla presa di possesso nell’ufficio di titolarità e per
svolgere esclusivamente le stesse funzioni esercitate nell’ufficio di provenienza.
3. I magistrati addetti alla DDA possono essere applicati ad altro distretto in conformità alle
disposizioni di cui al Titolo VIII.
Articolo 111
Compiti dell’applicato
1. L’applicazione comporta l’attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono
sue proprie, anche quando coincidano con quelle di cui era precedentemente titolare un altro
magistrato temporaneamente assente o impedito.
Articolo 112
Applicazioni a tempo pieno o a tempo parziale
1. L’applicazione può essere disposta a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Se è disposta a tempo pieno, l’applicazione determina il temporaneo abbandono dell’ufficio
di cui il magistrato applicato è titolare.
3.Se è disposta a tempo parziale, l’applicazione comporta che il magistrato applicato esercita
le funzioni proprie dell’ufficio di provenienza e di destinazione.
4. Nell’applicazione a tempo parziale,l’indicazione dei giorni della settimana durante i quali il
magistrato svolge le funzioni presso i due diversi uffici risponde a esigenze meramente
organizzative e non definisce la sua legittimazione che, per la durata del provvedimento, sussiste
per tutti gli atti che rientrano nelle funzioni attribuitegli.
Articolo 113
Supplenza sul ruolo del magistrato applicato
1. Se l’applicazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del
magistrato applicato.
Articolo 114
Applicazione e legittimazione
1. L’applicazione non incide sulla legittimazione a presentare domanda di tramutamento
interno né di trasferimento.
Capo II
Procedimento
Articolo 115
Competenza
1 L’applicazione extradistrettuale è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su
richiesta motivata del Ministro della giustizia ovvero del Presidente o, rispettivamente, del
Procuratore generale presso la Corte d’appello nel cui distretto ha sede l’organo o l’ufficio al quale
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si riferisce l’applicazione, sentito il Consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il
magistrato che dovrebbe essere applicato.
Articolo 116
Richiesta di applicazione extradistrettuale
1. La richiesta del Presidente della Corte d’appello o del Procuratore generale deve essere
formulata, a pena di inammissibilità, sulla base di indicazioni specifiche in ordine:
a) alle imprescindibili esigenze di servizio da soddisfare;
b) alla percentuale di scopertura del distretto, distinta per le funzioni giudicanti o requirenti e
che non può essere complessivamente inferiore alla scopertura nazionale così come determinata dal
Consiglio superiore della magistratura alla data della richiesta. Nel computo delle scoperture del
distretto si tiene conto anche delle assenze per aspettativa e per congedo straordinario, nonché delle
ipotesi di esonero totale dal lavoro. La scopertura deve permanere per lo meno pari a tale soglia
fino al momento della decisione consiliare;
c) ai carichi di lavoro gravanti sui magistrati degli uffici in favore dei quali venga richiesta
l’applicazione con specifica indicazione dei flussi in entrata e in uscita;
d)al numero delle udienze tenute in tali uffici dagli stessi magistrati;
e)a ogni altro elemento idoneo a dimostrare l’impegno dell’ufficio e l’impossibilità di far
fronte alle imprescindibili esigenze di servizio con modalità diverse dall’applicazione
extradistrettuale e, in particolare, con gli istituti indicati all’articolo 109.
3. Nella richiesta deve essere indicato il settore, civile o penale, cui, presumibilmente, verrà
destinato il magistrato da applicare, da segnalare nell’interpello.
4. È fatto obbligo al Presidente della Corte d’appello o al Procuratore generale richiedente di
informare il Consiglio superiore della magistratura dell’eventuale calo della percentuale al di sotto
della soglia necessaria per l’accoglimento della richiesta.
5. La richiesta di applicazione extradistrettuale deve essere accompagnata dall’esplicita
dichiarazione che il magistrato applicato non verrà destinato a svolgere attività in procedimenti per
la trattazione dei quali si preveda una durata particolarmente lunga.
6. Con riguardo ai procedimenti di cui all’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura
penale l’applicazione può essere disposta solo in quanto risulti che i magistrati dell’ufficio
richiedente versino tutti in situazione di incompatibilità.
Articolo 117
Interpello
1. La competente commissione referente del Consiglio superiore della magistratura, valutata
la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 116, dispone l’interpello per le disponibilità
all’applicazione.
Articolo 118
Dichiarazione di disponibilità
1. I magistrati interessati che intendano dichiarare la propria disponibilità all’applicazione
hanno l’onere di indicare il settore di appartenenza e le pendenze sul ruolo.
Articolo 119
Parere del dirigente dell’ufficio giudiziario
1. Il dirigente dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che abbia dichiarato la
propria disponibilità all’applicazione esprime un parere motivato facendo riferimento ai carichi di
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lavoro gravanti in tali uffici, al numero delle udienze tenute dai magistrati che vi sono addetti e a
ogni altro elemento utile a illustrare l’impegno quantitativo e qualitativo richiesto dalle necessità di
servizio.
Articolo 120
Parere del Consiglio giudiziario
1. Il Consiglio giudiziario cui appartiene il magistrato che abbia dichiarato la propria
disponibilità all’applicazione esprime un parere motivato facendo specifico riferimento ai carichi di
lavoro gravanti in tali uffici, al numero delle udienze tenute dai magistrati che vi sono addetti e a
ogni altro elemento utile ad illustrare l’impegno quantitativo e qualitativo richiesto dalle necessità
di servizio.
3. In mancanza di questi elementi non potrà considerarsi adeguatamente motivato l’eventuale
parere contrario all’applicazione.
4. Il parere deve essere reso nel termine perentorio di quindici dalla richiesta salvo quando
l’applicazione extradistrettuale deve essere disposta per uffici nei distretti di Corte d’appello di
Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno e Reggio Calabria, per
i quali il termine è di sette giorni.
Articolo 121
Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione
1. Il Consiglio superiore della magistratura provvede all’individuazione del magistrato da
destinare in applicazione extradistrettuale secondo i seguenti criteri:
a) i distretti con applicazioni in uscita non possono chiedere applicazioni in entrata;
b) i distretti con applicazioni in entrata non possono fornire applicazioni in uscita;
c) non possono essere applicati a un ufficio di altro distretto i magistrati addetti alle Direzioni
distrettuali antimafia;
d) possono essere applicati a un altro distretto magistrati che non abbiano conseguito la prima
valutazione di professionalità, purché sia decorso il primo anno dalla presa di possesso nell’ufficio
di titolarità, salvo che non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore e a
condizione che siano destinati in applicazione extradistrettuale per svolgere esclusivamente le
stesse funzioni esercitate nell’ufficio di provenienza;
e) non possono essere applicati a un altro distretto magistrati trasferiti d’ufficio anche a
seguito di disponibilità ai sensi della legge 4 maggio 1998, n. 133 e successive modifiche, se non
siano decorsi almeno quattro anni dalla presa di possesso;
f) salvo quanto previsto all’articolo 124non possono essere applicati magistrati che esercitano
funzioni direttive e semidirettive;
g) non possono essere applicati i magistrati distrettuali ad eccezione delle ipotesi disciplinate
dagli articoli 131 e 132.
Articolo 122
Criteri di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità
1. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere
applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procede a una valutazione comparativa
delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza, tenendo conto delle scoperture di organico e dei
flussi di lavoro.
2. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale
situazione, l’individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:
a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie con
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riferimento alle funzioni di destinazione;
b) dell’anzianità nel ruolo.
3. In ogni caso, i magistrati con prole inferiore ai tre anni sono preferiti nella comparazione
nell’ipotesi in cui l’applicazione extradistrettuale comporti l’avvicinamento al nucleo familiare.
Articolo 123
Revoca della disponibilità all’applicazione
1. La revoca della disponibilità all’applicazione deve essere motivata con riguardo alle
specifiche ragioni che l’hanno determinata.
2. La dichiarazione di revoca della disponibilità successivamente alla deliberazione adottata
dalla competente Commissione consiliare referente, va a quest’ultima trasmessa e può assumere
rilevanza sotto il profilo delle valutazioni di professionalità del magistrato se successiva alla
comunicazione della proposta.
Articolo 124
Applicazione extradistrettuale d’ufficio
1. Qualora i magistrati disponibili e idonei alle applicazioni siano inferiori al numero dei
magistrati da applicare, il Consiglio superiore della magistratura valuta l’opportunità di procedere
d’ufficio, previo eventuale ulteriore interpello.
2. L’ufficio da cui operare le applicazioni è individuato nell’ambito del distretto
progressivamente più vicino a quello ove ha sede l’ufficio al quale l’applicazione si riferisce, da
individuarsi in base al criterio di cui all’articolo 3, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 29 dicembre
2009 n. 193 convertito con la legge 22 febbraio 2010, n. 24, avuto riguardo alla minore percentuale
di scopertura effettiva dell’organico, sempre che questa non superi, per effetto dell’applicazione, il
25 per cento, ai flussi in entrata e in uscita, al numero delle udienze e a ogni altro elemento idoneo a
dimostrare l’impegno dell’ufficio.
3. In caso di pari situazione, l’applicazione è operata dall’ufficio con organico più ampio.
4. Vanno presi in considerazione anche gli uffici di secondo grado.
5. All’interno dell’ufficio viene applicato il magistrato con minore anzianità nel ruolo fra
quelli in possesso della prima valutazione di professionalità ovvero, nel caso in cui non si possa
provvedere in tal modo, tra i magistrati che, pur non avendo conseguito la prima valutazione di
professionalità, abbiano maturato il primo anno dalla presa di possesso nell’ufficio di titolarità ed
esercitino le stesse funzioni di quelle da svolgere nell’ufficio destinatario dell’applicazione.
6. Prima della decisione vanno acquisiti i pareri del Consiglio giudiziario, del Presidente della
Corte d’appello o del Procuratore generale ove ha sede l’ufficio presso il quale esercita le funzioni
il magistrato individuato.
7. Qualora ricorrano eccezionali situazioni riguardanti il magistrato o l’ufficio presso cui
questi presta servizio, il Consiglio superiore della magistratura potrà individuare altro magistrato da
applicare secondo la disciplina prevista da questo capo.
Articolo 125
Variazioni tabellari
1. L’applicazione extradistrettuale comporta l’adozione delle necessarie variazioni tabellari
dell’ufficio di destinazione nelle parti concernenti l’assegnazione degli affari e le attribuzioni
dell’applicato.
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Capo III
Durata, sospensione e proroga dell’applicazione extradistrettuale
Articolo 126
Durata dell’applicazione extradistrettuale
1. L’applicazione non può superare la durata di un anno.
2. La durata dell’applicazione può essere determinata con riferimento ai giorni della settimana
o del mese o con altre modalità che permettano di fissarla con certezza e devono essere indicati con
precisione il termine iniziale e quello finale.
Articolo 127
Proroga
1. Nei casi di necessità dell’ufficio al quale il magistrato è applicato, l’applicazione può
essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.
2. In casi di eccezionale rilevanza, l’applicazione può essere disposta limitatamente alla
trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3 bis, del codice
di procedura penale per un ulteriore periodo massimo di un anno.
3. Alla scadenza del periodo di applicazione, il magistrato che abbia in corso la celebrazione
di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma
3 bis, del codice di procedura penale, può essere prorogato nell’esercizio delle funzioni
limitatamente a tali procedimenti.
Articolo 128
Richiesta di proroga dell’applicazione extradistrettuale
1. A pena di inammissibilità, la richiesta di proroga di un’applicazione in corso deve
evidenziare, in dettaglio, il permanere degli elementi indicati dall’articolo 116 che hanno consentito
l’applicazione e deve essere formulata, dal Procuratore generale o dal Presidente della Corte
d’appello, con congruo anticipo, in modo da consentire le necessarie verifiche e il puntuale rispetto
dell’iter procedimentale.
2. La richiesta deve essere accompagnata da una dettagliata relazione sull’attività svolta dal
magistrato e da una specifica indicazione dei sopravvenuti mutamenti nell’organico degli uffici del
distretto.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, nei casi di richiesta di proroga, valuta le eventuali
osservazioni dell’ufficio di provenienza.
Articolo 129
Sospensione dell’applicazione
1. Può essere disposta per esigenze di servizio la sospensione per un periodo determinato di
un’applicazione già in corso.
Articolo 130
Applicazione dello stesso magistrato
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1. Un’ulteriore applicazione dello stesso magistrato non può essere disposta se non siano
decorsi due anni dalla fine del precedente periodo.
Capo IV
Applicazione extradistrettuale in esito a trasferimento in altro distretto
Articolo 131
Magistrato trasferito in altro distretto
1. È possibile, anche in deroga ai criteri indicati all’articolo 121, il ricorso all’applicazione
extradistrettuale all’ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede fuori dal distretto per
la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati innanzi al giudice dell’udienza
preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. I procedimenti devono essere stati
incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte
della Commissione consiliare competente.
2. La richiesta nominativa di applicazione, avanzata dal Presidente di corte d’appello, deve
contenere l’indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il
magistrato dovrebbe dedicare all’ufficio, sul presupposto che sia nelle condizioni di esercitare
entrambe le funzioni.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere del dirigente del
nuovo ufficio, può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la
tipologia dei procedimenti, oltre che le esigenze degli uffici coinvolti.
Articolo 132
Magistrato requirente trasferito in altro distretto
1. Fermo restando il principio di impersonalità dell’ufficio del pubblico ministero e al fine di
non disperdere il bagaglio di conoscenze acquisite, è possibile applicare un magistrato requirente,
trasferito ad altro ufficio requirente fuori dal distretto, per la definizione di uno o più procedimenti
penali già incardinati innanzi al giudice dell’udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato
stato di istruttoria. I procedimenti devono essere stati incardinati in data antecedente alla proposta di
trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.
2. La richiesta nominativa di applicazione, avanzata dal Procuratore generale presso la Corte
d’appello, deve contenere l’indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della
settimana che il magistrato dovrebbe dedicare all’ufficio, sul presupposto che il magistrato sia nelle
condizioni di esercitare entrambe le funzioni.
3. La richiesta deve altresì contenere l’indicazione dei magistrati dell’ufficio che
affiancheranno il magistrato applicato nella gestione del procedimento, in modo da limitare la
durata dell’applicazione entro i limiti di tempo necessario a garantire un adeguato trasferimento di
conoscenze relative alla pregressa attività di indagine e processuale.
4. Il Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere del dirigente del
nuovo ufficio, può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la
tipologia dei procedimenti, oltre che le esigenze degli uffici coinvolti.
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TITOLO VII
MAGISTRATI DISTRETTUALI
Capo I
Disposizioni preliminari
Articolo 133
Magistrati distrettuali
1. I magistrati distrettuali, istituiti al fine di fronteggiare situazioni di temporanea assenza di
magistrati dal servizio, compongono una pianta organica autonoma presso ciascun distretto di Corte
d’appello, distinta per le funzioni giudicanti e per quelle requirenti.
2. L’ufficio di appartenenza, cui si connettono i poteri di vigilanza e di gestione del rapporto,
va individuato, a seconda delle funzioni esercitate, nella Corte d’appello o nella Procura generale
presso la Corte medesima.
3. La sede di servizio dei magistrati distrettuali è quella del capoluogo del distretto.
4. I dirigenti degli uffici cui sono assegnati i magistrati distrettuali per un periodo superiore a
tre mesi, trasmettono ai rispettivi capi di Corte una relazione sul lavoro svolto. La relazione viene
comunicata al magistrato interessato.
Articolo 134
Funzioni
1. Il magistrato distrettuale può essere destinato:
a) in sostituzione di un magistrato assente dal servizio;
b) in applicazione in uno degli uffici del distretto.
2. Il ricorso all’applicazione è possibile soltanto in mancanza dei presupposti previsti per
l’assegnazione in sostituzione di un magistrato assente.
3. Si può utilizzare il magistrato distrettuale anche nel caso in cui l’assenza del magistrato
possa essere fronteggiata mediante l’impiego del supplente previsto dalla tabella infradistrettuale.
Capo II
Assegnazione in sostituzione di un magistrato assente dal servizio
Sezione I
Disposizioni generali
Articolo 135
Assegnazione in sostituzione
1. Il magistrato distrettuale può essere assegnato in sostituzione, per i motivi di cui all’articolo
136, di magistrati del distretto assenti dal servizio che svolgano funzioni di primo grado o
d’appello, a prescindere dalla valutazione di professionalità conseguita, con le sole eccezioni di
51
magistrati che esercitano funzioni direttive o semidirettive.
2. Con l’assegnazione in sostituzione il magistrato distrettuale è investito delle stesse funzioni
del magistrato sostituito.
Articolo 136
Presupposti per l’assegnazione in sostituzione
1 L’assegnazione in sostituzione è disposta per fronteggiare l’assenza di un magistrato dal
servizio in una delle seguenti ipotesi, indicate dall’articolo 5 della legge 13 febbraio 2001, n. 48:
a) aspettativa per malattia o per altra causa;
b)astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le
altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modifiche;
c) tramutamento ai sensi dell’articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 non
contestuale all’esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto
scoperto;
d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;
e) esonero dalle funzioni giudiziarie conseguente alla assunzione dell’incarico di componente
della Commissione esaminatrice del concorso per l’accesso in magistratura o di ogni altro incarico
che comporti esonero totale dal lavoro giudiziario.
2. Le ipotesi suindicate sono tassative.
3. Va esclusa l’assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale per sopperire ad
assenze determinate da congedi ordinari o straordinari, salvi i casi previsti dalla legge 8 marzo
2000, n. 53 e successive modifiche, ovvero da vacanze di organico.
Articolo 137
Assenza dal servizio originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia
1. Nell’ipotesi in cui l’assenza dal servizio sia originata da aspettativa per malattia o per
motivi di famiglia, il ricorso al magistrato distrettuale è possibile nel caso in cui l’assenza,
preventivata o effettiva, sia superiore a quindici giorni continuativi.
2. Nei casi di congedo previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modifiche,
l’impiego del magistrato distrettuale avviene nei casi di assenza, preventivata o effettiva, superiore
continuativamente a un mese. In tali ipotesi, se l’assenza è di durata inferiore, deve farsi ricorso alla
supplenza interna.
3. Se l’assenza è determinata da aspettativa per motivi di salute, l’assegnazione non può
complessivamente protrarsi oltre i sei mesi e, nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, oltre
l’anno.
4. Qualora l’assenza del magistrato sostituito sia interrotta per brevi periodi può essere
mantenuta l’assegnazione del magistrato distrettuale per i periodi corrispondenti, anche ai sensi
dell’articolo 147, al fine di assicurare la continuità della sostituzione.
Articolo 138
Divieto di contemporanea sostituzione di più magistrati assenti
1. L’assegnazione di un magistrato distrettuale non può essere disposta per la contemporanea
sostituzione di più magistrati assenti.
Sezione II
Criteri di designazione del magistrato distrettuale in sostituzione del magistrato assente
52
Articolo 139
Criteri di designazione
1. In tutti i casi di organico distrettuale superiore all’unità, devono essere predisposti criteri
obiettivi per la designazione del magistrato distrettuale in sostituzione del magistrato assente.
2. A tal fine si tiene conto della generale ripartizione, per i giudicanti, tra il settore civile e
quello penale, delle concrete attitudini dei magistrati, favorendo, ove possibile, la corrispondenza
tra la valutazione di professionalità conseguita e le funzioni da svolgere, della loro anzianità di
ruolo e di servizio, nonché di eventuali situazioni di incompatibilità.
3. Nella designazione si può motivatamente derogare alla ripartizione tabellare tra settore
civile e penale solo in presenza di prioritarie esigenze di servizio non altrimenti risolvibili.
Articolo 140
Procedimento per l’adozione dei criteri di designazione
1. I criteri di designazione sono determinati secondo la procedura prevista dagli articoli 13 e
seguenti della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti e, una volta predisposti,
sono inseriti nell’ambito dei criteri generali di organizzazione del rispettivo ufficio.
Sezione III
Procedimento per l’assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale
Articolo 141
Segnalazione delle esigenze di servizio
1. In presenza di una delle ipotesi previste dall’articolo 5 della legge 13 febbraio 2001, n. 48,
il dirigente dell’ufficio interessato segnala al Presidente della Corte d’appello ovvero al Procuratore
generale le esigenze specifiche di servizio ai fini dell’assegnazione in sostituzione del magistrato
distrettuale.
Articolo 142
Provvedimento di assegnazione
1. Il Presidente della Corte d’appello o il Procuratore generale provvedono prontamente
all’assegnazione del magistrato distrettuale in sostituzione del magistrato assente, previa revoca
dell’eventuale provvedimento che nel frattempo abbia disposto la sua applicazione.
2. Il provvedimento di assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale è adottato dal
Presidente della Corte d’appello o dal Procuratore generale sentito preventivamente il magistrato
interessato, al fine della puntuale applicazione dei criteri di cui all’articolo 139.
3. Il provvedimento, comunicato con congruo anticipo al magistrato distrettuale, è
immediatamente efficace e contiene il termine finale dell’assegnazione.
Articolo 143
Parere del Consiglio giudiziario e trasmissione al Consiglio superiore della magistratura
1. Il provvedimento di assegnazione, previa comunicazione al magistrato distrettuale e al
dirigente dell’ufficio interessato che ha presentato la segnalazione, va trasmesso al competente
Consiglio giudiziario, che esprime un parere tenendo conto delle eventuali osservazioni presentate.
2. Il provvedimento, unitamente al parere, va trasmesso al Consiglio superiore della
magistratura.
53
Articolo 144
Assenze dal servizio in numero superiore ai magistrati distrettuali
1. Nel caso in cui i magistrati contemporaneamente assenti dal servizio siano in numero
superiore ai magistrati distrettuali presenti in organico, si presume prevalente l’esigenza di
sostituzione derivante dall’astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o
maternità.
2. Il provvedimento di assegnazione in sostituzione deve tenere conto, dandone adeguata
motivazione, delle concrete esigenze di servizio che giustificano la scelta, comparate in relazione al
carico di lavoro, alle materie trattate dai magistrati assenti, alla prevedibile durata dell’assenza e a
ogni altro elemento utile, anche con riguardo al contenuto delle segnalazioni degli uffici giudiziari.
Articolo 145
Modifica della precedente assegnazione
1. Nell’ipotesi in cui, adottato il provvedimento di assegnazione in sostituzione, sopravvenga
l’assenza di altro magistrato, la modifica della precedente assegnazione può essere disposta,
secondo la procedura prevista dall’articolo 143, soltanto in presenza di prevalenti esigenze di
servizio, da motivare espressamente.
Articolo 146
Effetti della modifica della assegnazione e procedimenti pendenti
1. Quando viene meno la sostituzione, il magistrato distrettuale che svolga funzioni giudicanti
è di diritto prorogato nelle funzioni per la definizione dei procedimenti già incardinati in qualità di
giudice dibattimentale o dell’udienza preliminare ovvero delle indagini preliminari.
2. Il provvedimento di nuova assegnazione tiene espressamente conto, quanto alle modalità
della stessa, del carico di lavoro che il magistrato distrettuale deve esaurire al termine della
precedente assegnazione.
Capo III
Applicazione in un ufficio del distretto
Articolo 147
Applicazione dei magistrati distrettuali
1. Qualora non sussistano i presupposti per l’assegnazione in sostituzione, il magistrato
distrettuale può essere applicato a uno degli uffici del distretto.
2. L’applicazione è possibile anche nel periodo feriale, su richiesta o previo assenso del
magistrato distrettuale.
3. Il provvedimento di applicazione, adottato dal Presidente della Corte d’appello o dal
Procuratore generale in base al procedimento previsto dall’articolo 110 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 contiene il termine finale dell’utilizzazione e l’indicazione delle specifiche esigenze di
servizio che si intendono realizzare, con la precisazione che esse non debbono rivestire i caratteri
della imprescindibilità e prevalenza.
4. Nel caso in cui vi siano, contemporaneamente, più richieste di applicazione, il
provvedimento di applicazione deve tenere conto, dandone adeguata motivazione, delle concrete
esigenze di servizio che giustificano la scelta, comparate in relazione al carico di lavoro, alle
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materie trattate dai magistrati assenti, alla prevedibile durata dell’assenza e a ogni altro elemento
utile, anche con riguardo al contenuto delle segnalazioni degli uffici giudiziari.
5. Il provvedimento, comunicato con congruo anticipo al magistrato distrettuale, è
immediatamente efficace.
Articolo 148
Parere del Consiglio giudiziario e trasmissione al Consiglio superiore della magistratura
1. Il provvedimento di applicazione, previa comunicazione al magistrato distrettuale e al
dirigente dell’ufficio interessato che ha presentato la segnalazione, va trasmesso al competente
Consiglio giudiziario, che esprime un parere tenendo conto delle eventuali osservazioni presentate.
2. Il provvedimento, unitamente al parere, va trasmesso al Consiglio superiore della
magistratura.
TITOLO VIII
APPLICAZIONE DEI MAGISTRATI REQUIRENTI PER LA TRATTAZIONE DI PROCEDIMENTI
RIGUARDANTI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O CON FINALITÀ DI TERRORISMO E IN
MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 149
Ambito di applicazione
1.Le applicazioni dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, della
Direzione distrettuale antimafia, di quelli addetti presso le Procure distrettuali alla trattazione di
procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale nonché, con il loro consenso, dei
magistrati di altre Procure della Repubblica presso i tribunali per la trattazione dei procedimenti
relativi ai delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura
penale, e dei procedimenti di prevenzione patrimoniale sono disciplinate dal decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e dalle disposizioni che seguono.
Articolo 150
Coassegnazione del procedimento
1. L’applicazione può essere disposta unicamente per procedimenti già iscritti e che pertanto
siano già stati assegnati a uno dei magistrati dell’ufficio.
2. L’applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il magistrato della
Direzione distrettuale antimafia o della Procura distrettuale competente alla trattazione di
procedimenti in materia di terrorismo e il magistrato in applicazione.
3. L’applicazione può riguardare sia la fase delle indagini sia le fasi processuali, nonché i
procedimenti in materia di misure di prevenzione.
4. Il capo dell’ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la
trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.
Articolo 151
Applicazione contemporanea per la trattazione di più procedimenti
55
1. Fermi i limiti temporali di cui all’articolo 105 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159e richiamati dall’articolo 106 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il magistrato può
anche essere applicato contemporaneamente per la trattazione di più procedimenti, anche presso
diverse Direzioni distrettuali antimafia o Procure distrettuali competenti alla trattazione di
procedimenti in materia di terrorismo e anche per procedimenti derivanti da stralci di altri
procedimenti già trattati, nonché per la fase delle indagini o per quella del dibattimento o della
trattazione delle procedure.
Articolo 152
Durata dell’applicazione
1. L’applicazione non può superare la durata di un anno.
2. Nei casi di necessità dell’ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per
un periodo non superiore a un anno.
Capo II
Casi di applicazione dei magistrati requirenti per la trattazione di procedimenti riguardanti
delitti di criminalità organizzata o con finalità di terrorismo e in materia di misure di prevenzione
Articolo 153
Magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
1. L’applicazione di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle
Direzioni distrettuali antimafia e alle Procure distrettuali competenti alla trattazione di procedimenti
in materia di terrorismo è disposta in funzione di supporto dell’attività degli uffici distrettuali in
relazione a specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali.
2. L’applicazione non ha funzione sostitutiva e costituisce un provvedimento di
potenziamento della Direzione distrettuale antimafia o della Procura distrettuale competente alla
trattazione di procedimenti in materia di terrorismo.
Articolo 154
Magistrati della Direzione distrettuale antimafia e delle Procure distrettuali competenti alla
trattazione di procedimenti in materia di terrorismo
1. I magistrati appartenenti alle Direzioni distrettuali antimafia e alle Procure distrettuali
competenti alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo possono essere applicati
temporaneamente dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ad altra Procura distrettuale
per la trattazione di singoli procedimenti aventi a oggetto delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis
e comma 3-quater, del codice di procedura penale.
Articolo 155
Magistrati di altre Procure della Repubblica
1. I magistrati delle Procure della Repubblica presso i tribunali che non appartengono alle
Direzioni distrettuali antimafia e alle Procure distrettuali competenti alla trattazione di procedimenti
56
in materia di terrorismo possono essere temporaneamente applicati, con il loro consenso, dal
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo a una Procura distrettuale, per la trattazione di
singoli procedimenti aventi a oggetto delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater,
del codice di procedura penale.
2. Nel caso in cui si debbano applicare alla direzione distrettuale antimafia e alla Procura
distrettuale competente alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo magistrati
appartenenti alle Procure della Repubblica del medesimo distretto, il relativo potere spetta al
Procuratore generale presso la Corte d’appello.
Articolo 156
Divieto di applicare i magistrati della Procura generale presso la Corte d’appello
1. I magistrati della Procura generale presso la Corte d’appello non possono essere applicati
per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis e comma
3-quater, del codice di procedura penale, e dei procedimenti di prevenzione patrimoniale di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Capo III
Procedimento
Articolo 157
Competenza del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
1. L’applicazione temporanea alle Procure distrettuali per la trattazione dei procedimenti
relativi ai delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura
penale è disposta con decreto motivato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo quando
si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e
competenze professionali, ovvero per non disperdere il bagaglio di conoscenze del magistrato che
ha iniziato il procedimento.
2. L’applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia
nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o
processuali.
3. Il decreto è emesso sentiti i Procuratori generali e i Procuratori della Repubblica interessati.
Articolo 158
Competenza del Procuratore generale presso la Corte d’appello
1. Quando si tratta di applicazioni alla Procura distrettuale avente sede nel capoluogo del
medesimo distretto, il decreto, sulla base dei medesimi presupposti di cui all’articolo 157, è emesso
dal Procuratore generale presso la Corte d’appello.
2. In tal caso il provvedimento è comunicato al Procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo.
Articolo 159
Approvazione del Consiglio superiore della magistratura
1. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo e va trasmesso senza ritardo al
Consiglio superiore della magistratura per l’approvazione, nonché al Ministro della giustizia.
57
Capo IV
Applicazione in materia di misure di prevenzione
Articolo 160
Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione
1. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell’ambito dei poteri attribuitigli
dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente Procuratore distrettuale,
può disporre l’applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo alle Procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione
patrimoniale.
2. Se ne fa richiesta il Procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte
d’appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la
trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore
della Repubblica presso il giudice competente.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo III.
TITOLO IX
APPLICAZIONE PRESSO LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL’UNIONE EUROPEA
Articolo 161
Competenza del Consiglio superiore della magistratura e deroga alla disciplina generale
1. Al fine di fronteggiare l’incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi
con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti
presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni
dell’immigrazione il Consiglio superiore della magistratura aggiorna, alla sua scadenza, il piano
straordinario di applicazioni extradistrettuali di cui all’articolo 11 del decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13 convertito con la legge 13 aprile 2017 n. 46, in deroga alla disciplina di cui agli articoli
110 e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché del
titolo VI della presente circolare.
2. A tale fine il Consiglio procede all’individuazione degli uffici giudiziari sede della sezione
specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell’Unione europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del
numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce, secondo criteri di
urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.
Articolo 162
Criteri di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità
1. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere
applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procede a una valutazione comparativa
delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza, tenendo conto delle scoperture di organico e dei
flussi di lavoro.
58
2. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale
situazione, l’individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:
a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie, per essere
stati già addetti alla trattazione dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate in
materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
europea ovvero per avere partecipato ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura
ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13convertito con la legge 13 aprile
2017, n. 46 o che per altra causa abbiano una particolare competenza in materia. È considerata
positivamente la conoscenza della lingua inglese o della lingua francese;
b) dell’anzianità nel ruolo.
Articolo 163
Limiti
1. Non possono essere applicati magistrati provenienti da un ufficio a sua volta destinatario di
un’applicazione per la materia della protezione internazionale, nonché da un ufficio che risulti
particolarmente gravato da carichi di lavoro ovvero caratterizzato da pregresse significative
scoperture di organico.
2. L’ufficio che ha ricevuto magistrati in applicazione straordinaria ed è a pieno organico non
può ricevere applicazioni infradistrettuali.
Articolo 164
Durata
1. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 110 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 e successive modificazioni, l’applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un
periodo non superiore a ulteriori sei mesi.
Articolo 165
Rinnovo
1. Il rinnovo dell’applicazione straordinaria può essere disposto su richiesta del dirigente
dell’ufficio di destinazione e col consenso del magistrato designato, previa valutazione dell’attività
svolta e disposta la verifica comparativa tra le esigenze degli uffici di provenienza e di
destinazione.
Articolo 166
Sospensione
1. In casi eccezionali, per la trattazione di procedimenti specificamente indicati sulla base di
un programma di lavoro preventivato e temporalmente definito, è possibile disporre la sospensione
temporanea dell’applicazione per la celebrazione di singole udienze,nell’ufficio di provenienza del
magistrato, avuto riguardo alla complessità del processo penale e allo stato di avanzamento
dell’istruttoria dibattimentale.
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TITOLO X
DISPOSIZIONI SPECIALI
Articolo 167
Corte di assise
1. La disciplina generale si osserva anche per le applicazioni e supplenze alla Corte di assise.
2. L’applicazione alla Corte di assise richiede di regola una variazione tabellare.
3. Nello stesso collegio di Corte di assise è possibile la compresenza di un applicato e di un
supplente.
Articolo 168
Uffici di sorveglianza
1. Alla supplenza e all’applicazione presso gli Uffici di sorveglianza si deve provvedere
mediante altri magistrati di sorveglianza in tutti gli uffici territoriali del distretto e per tutte le
funzioni, collegiali e monocratiche, attribuite al magistrato di sorveglianza.
2. I magistrati di prima nomina con funzioni di sorveglianza possono essere destinati in
supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle
funzioni e solo presso gli Uffici di sorveglianza.
3. Nel caso in cui sia impossibile provvedere in conformità ai commi precedenti, il Presidente
della Corte d’appello, su richiesta del Presidente del Tribunale di sorveglianza, può destinare in
supplenza un magistrato in servizio presso altri uffici del distretto.
4. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato, indicando le ragioni
che lo giustificano, con particolare riguardo alle esigenze di funzionalità dell’ufficio,
all’opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza ovvero, di
evitare oneri eccessivi o ingiustificati all’erario, in considerazione della particolare distanza tra
uffici, difficoltà di collegamenti, previsione di lunghe trasferte a compenso.
5. La sostituzione del Presidente del collegio, assente o impedito, deve avvenire in
applicazione dell’articolo 70, comma 5, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.
4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non possono essere destinati ad altre
funzioni, salva l’applicazione determinata dall’esigenza di portare a compimento procedimenti in
corso.
Articolo 169
Uffici minorili
1. I magistrati addetti agli uffici minorili non possono essere destinati in applicazione o
supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di
servizio di cui all’articolo 3 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
2. Il provvedimento di applicazione o supplenza previsto dal comma che precede, disciplinato
dalle norme di ordinamento giudiziario e dalle disposizioni stabilite nella presente circolare, deve
essere adeguatamente motivato con riferimento sia alle imprescindibili esigenze di servizio, sia
all’impossibilità di fare ricorso a magistrati assegnati ad altri uffici giudiziari.
3. I magistrati di prima nomina con funzioni minorili possono essere destinati in supplenza o
in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo
presso gli uffici minorili.
4. I magistrati che esercitano funzioni minorili non possono essere destinati ad altre funzioni,
salva l’applicazione determinata dall’esigenza di portare a compimento procedimenti in corso.
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Articolo 170
Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro
1. I magistrati assegnati a posti di organico di lavoro, di regola, non possono essere destinati
in applicazione ovvero in supplenza a funzioni di diversa natura, salvo che ricorrano esigenze
imprescindibili che devono essere indicate nei relativi provvedimenti.
2. I magistrati di prima nomina assegnati a posti di organico di lavoro possono essere destinati
in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle
funzioni e solo presso posti di organico di lavoro.
Articolo 171
Applicazione dei magistrati in servizio presso l’ufficio ove è stata disposta l’avocazione per
mancato esercizio dell’azione penale
1. In caso di esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore generale presso la
Corte d’appello, il ricorso all’applicazione è disciplinato dalle previsioni dei successivi commi 2 e
3.
2. Per la prosecuzione delle indagini l’applicazione del pubblico ministero assegnatario del
procedimento è consentita solo in casi eccezionali, avuto riguardo alla complessità del
procedimento, al numero delle parti, ai capi d’imputazione e alla materia trattata, tenuto conto delle
specificità del territorio, previa l’intesa obbligatoria e vincolante del Procuratore della Repubblica.
3. Per la fase dell’udienza preliminare e del dibattimento, il Procuratore generale può, per
giustificati motivi che tengano conto dei rispettivi carichi di lavoro, disporre che le funzioni di
pubblico ministero siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica
presso il giudice competente.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono immediatamente esecutivi e comunicati al
Consiglio per l’approvazione.
Articolo 172
Uffici giudiziari della provincia di Bolzano
1. Ai sensi dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
alla temporanea copertura dei posti vacanti presso gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano
per mancanza o insufficienza di aspiranti, il Presidente della Corte d’appello di Trento o il
Procuratore generale presso la medesima Corte d’appello possono provvedere con le necessarie
applicazioni, di durata non superiore a un anno, con magistrati preferibilmente a conoscenza della
lingua tedesca.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 173
Sostituzione di circolari precedenti
1. Le disposizioni della presente circolare sostituiscono ogni altra disposizione con esse
incompatibile contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle degli uffici giudicanti, nonché
61
di tabelle infradistrettuali, applicazioni, supplenze e magistrati distrettuali sia degli uffici giudicanti
sia degli uffici requirenti.
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ALLEGATO A
Schema degli accorpamenti infradistrettuali tra gli Uffici risultante dalla delibera consiliare
in data 17.10.2013
DISTRETTO DI ANCONA
1. Ancona con Fermo, Macerata e Pesaro
2. Ascoli Piceno con Fermo
3. Fermo con Ascoli Piceno, Ancona e Macerata
4. Macerata con Ancona e Fermo
5. Pesaro con Ancona ed Urbino
6. Urbino con Pesaro
DISTRETTO DI BARI
1. Bari con Trani
2. Foggia con Trani
3. Trani con Bari e Foggia
DISTRETTO DI BOLOGNA
1. Bologna con Ferrara, Forlì, Modena, Ravenna e Reggio Emilia
2. Ferrara con Bologna, Modena e Ravenna
3. Forlì con Bologna, Ravenna e Rimini
4. Modena con Bologna, Ferrara, Parma e Reggio Emilia
5. Parma con Modena, Piacenza e Reggio Emilia
6. Piacenza con Parma
7. Ravenna con Bologna, Ferrara, Forlì e Rimini
8. Reggio Emilia con Bologna, Modena e Parma
9. Rimini con Forlì e Ravenna
DISTRETTO DI BRESCIA
1. Brescia con Bergamo Cremona e Mantova
2. Bergamo con Brescia e Cremona
3. Cremona con Bergamo, Brescia e Mantova
4. Mantova con Brescia e Cremona
DISTRETTO DI CAGLIARI
1. Cagliari con Oristano
2. Lanusei con Nuoro
3. Nuoro con Lanusei ed Oristano
4. Oristano con Cagliari e Nuoro
5. Sassari con Tempio Pausania
6. Tempio Pausania con Sassari
DISTRETTO DI CALTANISSETTA
1. Caltanissetta con Enna e Gela
2. Enna con Caltanissetta e Gela
3. Gela con Caltanissetta ed Enna
DISTRETTO DI CAMPOBASSO
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1. Campobasso con Isernia e Larino
2. Isernia con Campobasso
3. Larino con Campobasso
DISTRETTO DI CATANIA
1. Catania con Caltagirone e Siracusa
2. Caltagirone con Catania e Ragusa
3. Ragusa con Caltagirone e Siracusa
4. Siracusa con Catania e Ragusa
DISTRETTO DI CATANZARO
1. Catanzaro con Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia
2. Castrovillari con Cosenza e Paola
3. Cosenza con Castrovillari, Lamezia Terme e Paola
4. Crotone con Catanzaro e Lamezia Terme
5. Lamezia Terme con Catanzaro, Cosenza, Crotone, Paola e Vibo Valentia
6. Paola con Castrovillari, Cosenza e Lamezia Terme
7. Vibo Valentia con Catanzaro e Lamezia Terme
DISTRETTO DI FIRENZE
1. Firenze con Arezzo, Lucca, Pistoia, Prato e Siena
2. Arezzo con Firenze e Siena
3. Grosseto con Siena
4. Livorno con Lucca, Pisa e Pistoia
5. Lucca con Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato
6. Pisa con Livorno, Lucca, Pistoia e Prato
7. Pistoia con Firenze, Livorno, Lucca, Pisa e Prato
8. Prato con Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena
9. Siena con Arezzo, Firenze, Grosseto e Prato
DISTRETTO DI GENOVA
1. Genova con La Spezia e Savona
2. Imperia con Savona
3. La Spezia con Genova e Massa
4. Massa con La Spezia
5. Savona con Genova e Imperia
DISTRETTO DI L’AQUILA
Gli accorpamenti riguardanti gli uffici di L’Aquila e Chieti opereranno entro tre anni
dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n.115/2012 (13 settembre 2016, prorogata al
2020)
1. L’Aquila con Chieti e Teramo
2. Chieti con L’Aquila e Pescara
3. Pescara con Chieti e Teramo
4. Teramo con L’Aquila e Pescara
Fino alla data del 13 settembre 2020 opereranno i seguenti abbinamenti, che
ricomprendono gli uffici giudiziari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, destinati
alla soppressione
64
1. L'Aquila con Avezzano, Sulmona, Teramo
2. Avezzano con L'Aquila, Sulmona, Teramo
3. Chieti con Lanciano, Vasto
4. Lanciano con Chieti, Pescara, Vasto
5. Pescara con Chieti, Lanciano, Sulmona, Teramo, Vasto
6. Sulmona con Avezzano L’Aquila, Chieti, Pescara
7. Teramo con Avezzano, L’Aquila, Pescara
8. Vasto con Chieti, Lanciano, Pescara
DISTRETTO DI LECCE
1. Lecce con Brindisi
3. Brindisi con Lecce e Taranto
2. Taranto con Brindisi
DISTRETTO DI MESSINA
1. Messina con Barcellona Pozzo di Gotto e Patti
2. Barcellona Pozzo di Gotto con Messina e Patti
3. Patti con Barcellona Pozzo di Gotto e Messina
DISTRETTO DI MILANO
1. Milano con Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia e Varese
2. Busto Arsizio con Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia e Varese
3. Como con Busto Arsizio, Lecco, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese
4. Lecco con Busto Arsizio, Como, Milano, Monza, Sondrio e Varese
5. Lodi con Busto Arsizio, Milano, Monza e Pavia
6. Monza con Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Sondrio e Varese
7. Pavia con Busto Arsizio, Como, Lodi, Milano e Monza
8. Sondrio con Como, Lecco e Monza
9. Varese con Busto Arsizio, Como, Lecco, Milano e Monza
DISTRETTO DI NAPOLI
1. Napoli con Avellino, Benevento, Napoli Nord, Nola, Santa Maria Capua Vetere e
Torre Annunziata
2. Avellino con Benevento, Napoli, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre
Annunziata
3. Benevento con Avellino, Napoli e Nola
4. Napoli Nord con Napoli, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata
5. Nola con Avellino, Benevento, Napoli, Napoli Nord, Santa Maria Capua Vetere e
Torre Annunziata
6. Santa Maria Capua Vetere con Avellino, Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre
Annunziata
7. Torre Annunziata con Avellino, Napoli, Napoli Nord, Nola e Santa Maria Capua
Vetere
DISTRETTO DI PALERMO
1. Palermo con Termini Imerese
2. Agrigento con Sciacca
3. Marsala con Sciacca e Trapani
4. Sciacca con Agrigento e Marsala
5. Termini Imerese con Palermo
6. Trapani con Marsala
65
DISTRETTO DI PERUGIA
1. Perugia con Spoleto e Terni
2. Spoleto con Perugia e Terni
3. Terni con Perugia e Spoleto
DISTRETTO DI POTENZA
1. Potenza con Lagonegro e Matera
2. Lagonegro con Potenza
3. Matera con Potenza
DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA
1. Reggio Calabria con Palmi
2. Locri con Palmi
3. Palmi con Locri e Reggio Calabria
DISTRETTO DI ROMA
1. Roma con Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri e Viterbo
2. Cassino con Frosinone
3. Civitavecchia con Roma e Viterbo
4. Frosinone con Cassino, Latina, Roma, Tivoli e Velletri
5. Latina con Frosinone, Roma e Velletri
6. Rieti con Roma e Tivoli
7. Tivoli con Frosinone, Rieti, Roma e Velletri
8. Velletri con Frosinone, Latina, Roma e Tivoli
9. Viterbo con Civitavecchia e Roma
DISTRETTO DI SALERNO
1. Salerno con Nocera Inferiore e Vallo della Lucania
2. Nocera Inferiore con Salerno
3. Vallo della Lucania con Salerno
DISTRETTO DI TORINO
1. Torino con Alessandria, Asti, Biella, Ivrea e Vercelli
2. Alessandria con Asti, Novara, Torino e Vercelli
3. Aosta con Ivrea
4 Asti con Alessandria, Cuneo, Torino e Vercelli
5. Biella con Ivrea, Novara, Torino e Vercelli
6. Cuneo con Asti
7. Ivrea con Aosta, Biella, Novara, Torino e Vercelli
8. Novara con Alessandria, Biella, Ivrea, Verbania e Vercelli
9. Verbania con Novara e Vercelli
10. Vercelli con Alessandria, Asti, Biella, Ivrea, Novara, Torino e Verbania
DISTRETTO DI TRENTO
1. Trento con Bolzano e Rovereto
2. Bolzano con Rovereto e Trento
3. Rovereto con Bolzano e Trento
DISTRETTO DI TRIESTE
1. Trieste con Gorizia e Udine
66
2. Gorizia con Trieste e Udine
3. Pordenone con Udine
4. Udine con Gorizia, Pordenone e Trieste
DISTRETTO DI VENEZIA
1. Venezia con Padova, Rovigo, Treviso e Vicenza
2. Belluno con Treviso
3. Padova con Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza
4. Rovigo con Padova, Venezia e Vicenza
5. Treviso con Belluno, Padova e Venezia
6. Verona con Padova e Vicenza
7. Vicenza con Padova, Rovigo, Venezia e Verona
67
I PRINCIPALI STRUMENTI PER IL GOVERNO DELLE DIFFICOLTÀ ORGANIZZATIVE
SCHEMA SINOTTICO
A) IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO:
- SUPPLENZA INTERNA
- SUPPLENZA INFRADISTRETTUALE (TABELLE INFRADISTRETTUALI)
- MAGISTRATO DISTRETTUALE IN SOSTITUZIONE
B) IN CASO DI VACANZA NELL’ORGANICO O PER IL POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO:
- ASSEGNAZIONE INTERNA
- ASSEGNAZIONE CONGIUNTA INFRADISTRETTUALE (TABELLE INFRADISTRETTUALI)
- MAGISTRATO DISTRETTUALE IN APPLICAZIONE
- APPLICAZIONE INFRADISTRETTUALE
- APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE
C) IN CASO DI TRASFERIMENTO AD ALTRO UFFICIO O AD ALTRA POSIZIONE TABELLARE:
- APPLICAZIONE ALL’INTERNO DEL MEDESIMO UFFICIO
- APPLICAZIONE INFRADISTRETTUALE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO
- APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO
68
Caratteristiche
Istituto
Presupposti Chi riguarda Chi dispone Procedimento Durata
A) ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO
Supplenza
interna
negli uffici
di primo
grado
- Assenza o impedimento
temporaneo di un
magistrato (no vacanza del
posto);
- assenza superiore a 15
giorni originata da
aspettativa per malattia o
per motivi di famiglia, ove
non sia possibile il ricorso
al magistrato distrettuale;
- assenza superiore a 30
giorni nei casi di congedo
previsto dalla L. 53/2000 e
succ. mod. (tutela maternità
e paternità), ove non sia
possibile il ricorso al
magistrato distrettuale
Magistrati del medesimo
ufficio di quello assente
o temporaneamente
impedito con I
valutazione di
professionalità (salvo
non sia possibile
provvedere altrimenti)
Eccezioni
- magistrati di
sorveglianza (salvo
presso uffici di
sorveglianza o per
proseguire
procedimenti in corso)
- magistrati addetti ad
uffici minorili (salvo
casi eccezionali dovuti
a imprescindibili
esigenze di servizio e
per impossibilità di far
ricorso a magistrati di
altri uffici o per
proseguire
procedimenti in corso)
- magistrati assegnati a
posti di organico di
lavoro (se non per
svolgere le medesime
funzioni, salvo
esigenze
imprescindibili).
Presidente del
Tribunale –
uffici
giudicanti
Procuratore
della
Repubblica –
uffici
requirenti
Previsione di criteri automatici nelle tabelle degli
uffici giudicanti o nei progetti organizzativi degli
uffici requirenti
1) supplenza meramente esecutiva dei criteri della
tabella o del progetto organizzativo e/o fino a 60
giorni:
- decreto motivato;
- solo per uffici giudicanti, trasmissione al
Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della
Cassazione per parere (non vi è trasmissione al
CSM)
2) supplenza non meramente esecutiva dei criteri
della tabella o del progetto organizzativo:
2a) se entro i 60 giorni:
- decreto motivato;
- solo per uffici giudicanti, trasmissione al
Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della
Cassazione per parere;
- trasmissione al CSM solo se il parere del
Consiglio giudiziario non è all’unanimità.
2b) se oltre i 60 giorni:
- interpello tra tutti i magistrati dell’ufficio (salvo
ragioni di urgenza);
- decreto motivato (variazione tabellare per gli
uffici giudicanti);
- trasmissione al Consiglio giudiziario o al
Consiglio direttivo della Cassazione per parere
(uffici giudicanti) o presa d’atto (uffici
requirenti);
- trasmissione al CSM.
Non
superiore
a 6 mesi
69
Caratteristiche
Istituto
Presupposti Chi riguarda Chi lo dispone Procedimento Durata
A) ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO
Supplenza
infradistrattuale
(Tabelle
infradistrettuali):
non riguarda solo
uffici con uguale
competenza
Mancanza/impedimento:
superiore a 7 giorni
non risolvibile con
magistrati del
medesimo ufficio
Tutti i magistrati del distretto con I
valutazione di professionalità
(salvo che non sia possibile
provvedere altrimenti).
I magistrati con funzioni
semidirettive solo su posti
omologhi degli uffici abbinati.
Eccezioni:
- capi degli uffici
- magistrati con prole di età < a 6
anni
- magistrati con prole portatrice di
handicap ex L. 104/1992 o che
assistano un familiare con
handicap accertato ex L. 104/92
(salvo disponibilità);
- magistrati con documentati
motivi di salute che possano
impedire alcune attività di
ufficio (salvo disponibilità)
- magistrati DDA (salvo
l’inserimento nella tabella non li
distolga dalla trattazione dei
procedimenti ex art. 51 c.p.p.)
- magistrati onorari
Presidente Corte
appello – uffici
giudicanti
Procuratore generale
– uffici requirenti
a) richiesta del dirigente
dell’ufficio di destinazione;
b) interlocuzione con il
dirigente dell’ufficio di
provenienza;
c) decreto motivato;
d) trasmissione al Consiglio
giudiziario e al CSM.
70
Caratteristiche
Istituto
Presupposti Chi riguarda Chi lo dispone Procedimento Durata
A) ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO
Magistrato
distrettuale
in
sostituzione
Ipotesi alternative (e tassative) di temporanea
assenza di magistrati del distretto di I e II grado
(non aventi funzioni direttive o semidirettive):
aspettativa per malattia o per altra causa
(assenza superiore a 15 gg. continuativi);
astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro
per gravidanza o maternità ovvero per le altre
ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n.
53 e succ. mod. (assenza superiore a un mese);
tramutamento ex art. 192 r.d. 30 gennaio 1941,
n. 12 non contestuale all’esecuzione del
provvedimento di trasferimento di altro
magistrato nel posto scoperto;
sospensione cautelare dal servizio in pendenza
di procedimento penale o disciplinare;
esonero dalle funzioni giudiziarie conseguente
alla assunzione dell’incarico di componente
della Commissione esaminatrice del concorso
per l’accesso in magistratura o di ogni altro
incarico che comporti esonero totale dal lavoro
giudiziario.
Magistrato
distrettuale
Presidente
Corte appello –
uffici
giudicanti
Procuratore
generale –
uffici requirenti
a) richiesta del dirigente
dell’ufficio interessato
b) provvedimento motivato
(sentito il magistrato
interessato ai fini di cui
all’art. 139 circ.
c) )
d) comunicazione al/ai
magistrato/i distrettuale/i
e ai dirigenti degli uffici
interessati
e) parere Consiglio
Giudiziario
f) trasmissione al CSM
- Per assenze per
motivi di salute:
max 6 mesi;
- Per aspettativa
per motivi di
famiglia: max 1
anno
71
Caratteristiche
Istituto
Presupposti Chi riguarda Chi lo dispone Procedimento Durata
Assegnazione
interna
(all’interno del
medesimo ufficio)
Vacanza di
organico - nelle
more del concorso
interno - ove le
esigenze del
settore/sezione di
destinazione siano
imprescindibili e
prevalenti rispetto
al settore o sezione
di provenienza
Tutti i magistrati dell’ufficio, salvo ragioni di
particolare urgenza
Dirigente
dell’ufficio
a) interpello (rivolto a tutti i
magistrati dell’ufficio, salvo
ragioni di particolare urgenza)
b)decreto motivato secondo la
procedura di cui al par. 38 della
circolare sulla formazione delle
tabelle per gli uffici giudicanti
e quella ex art. 9 co. 2 della
Circolare sull’Organizzazione
degli Uffici di Procura per gli
uffici requirenti.
90 giorni,
prorogabili
per ulteriori
90 per
imprescindi
bili
esigenze di
servizio
B) VACANZA NELL’ORGANICO O POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO
Assegnazione
congiunta
infradistrettuale
(Tabelle
infradistrettuali):
riguarda solo
uffici con uguale
attribuzione o
competenza
Carenza organico
superiore al 20%;
ovvero
sopravvenienze
straordinarie e
temporanee
ovvero
situazioni di
incompatibilità
funzionali dei
magistrati
Tutti i magistrati del distretto che abbiano
conseguito la I valutazione o, in difetto,
abbiano prestato servizio per almeno un anno
nell’ufficio di titolarità. I magistrati con
funzioni semidirettive solo su posti omologhi
degli uffici abbinati.
Eccezioni:
- capi degli uffici
- magistrati con prole di età < a 6 anni
- magistrati con prole portatrice di handicap
ex L. 104/1992 o che assistano un familiare
con handicap accertato ex L. 104/92 (salvo
disponibilità)
- magistrati con documentati motivi di salute
che possano impedire alcune attività di
ufficio (salvo disponibilità)
- magistrati DDA (salvo l’inserimento nella
tabella non li distolga dalla trattazione dei
procedimenti ex art. 51 c.p.p.)
- magistrati onorari
Presidente
Corte appello –
uffici
giudicanti
Procuratore
generale –
uffici
requirenti
a) richiesta del dirigente
dell’ufficio di destinazione
b) interlocuzione con il dirigente
dell’ufficio di provenienza
c) decreto motivato
d) consenso del magistrato
designato se l’assegnazione è
pari o superiore a 6 mesi
e) trasmissione al Consiglio
giudiziario per parere
f) trasmissione al CSM, a meno
che il decreto sia meramente
esecutivo delle tabelle ovvero,
pur non essendo meramente
esecutivo, abbia durata fino a
60 giorni e il parere del
Consiglio giudiziario sia
favorevole all’unanimità
Dopo 6
mesi può
essere
disposta
solo con il
consenso
del
magistrato
designato.
72
Caratteristiche
Istituto
Presupposti Chi riguarda Chi lo dispone Procedimento Durata
Magistrato
distrettuale in
applicazione
Assenza dei
presupposti per
l’assegnazione
in sostituzione
Magistrato/i distrettuale/i
Presidente
Corte appello –
uffici
giudicanti
Procuratore
generale –
uffici requirenti
a) richiesta del dirigente
dell’ufficio interessato
b) provvedimento motivato
c) comunicazione al/ai
magistrato/i distrettuale/i e ai
dirigenti degli uffici interessati
d) parere Consiglio Giudiziario
e) trasmissione al CSM
B) VACANZA NELL’ORGANICO O POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO
Applicazione
infradistrettuale
(sussidiaria
rispetto a:
supplenza anche
infradistrettuale,
assegnazione
interna,
coassegnazione
infradistrettuale,
magistrato
distrettuale)
Necessità di
sopperire a
vacanze di
organico o
provvedere ad
un suo
potenziamento;
imprescindibili
e prevalenti
esigenze di
servizio
dell’ufficio di
destinazione
(indipendente
mente
dall’assenza/im
pedimento dei
magistrati o
dall’integrale
copertura di
organico)
Tutti i magistrati in servizio.
Anche i magistrati che non hanno conseguito la
I valutazione di professionalità se: non sia
possibile provvedere con magistrati con
valutazione più elevata; sia trascorso un anno
dalla presa di possesso; debbano svolgere
esclusivamente le funzioni esercitate nell’ufficio
di provenienza.
Eccezioni:
- magistrati con funzioni direttive e
semidirettive (salvo artt. 107 e 108 circ., nonchè
i magistrati che svolgono funzioni semidirettive
in soprannumero)
- magistrati DDA (fuori dei casi ex art. 171 circ.
e salvo che, per motivate e comprovate esigenze
di servizio, d’intesa col Procuratore della
Repubblica, non sia possibile provvedere
altrimenti)
- magistrati di sorveglianza, magistrati addetti
ad uffici minorili o assegnati a posti di organico
di lavoro, salvo le ipotesi in cui è consentita la
supplenza (v. supra)
- magistrati onorari
Presidente
Corte appello –
uffici
giudicanti
Procuratore
generale –
uffici requirenti
a) interpello (salvo ragioni di
particolare urgenza) ma
consenso solo quando superi i
6 mesi
b)schema decreto motivato
comunicato al destinatario e al
Consiglio Giudiziario
c) eventuali osservazioni entro 5
gg.
d)parere preventivo del Consiglio
giudiziario nei 7 gg. successivi
e, comunque, non oltre la
prima riunione del Consiglio
successiva alla data di
comunicazione dello schema di
decreto
e) decreto motivato
(immediatamente esecutivo se
il parere del Consiglio
giudiziario è favorevole)
f) trasmissione al CSM
1 anno,
prorogabile
di un
ulteriore
anno in casi
di necessità
dell’ufficio.
In casi di
eccezionale
rilevanza
proroga fino
a 1 ulteriore
anno per i
procedimenti
relativi a reati
ex art. 51,
comma 3 bis
c.p.p.
73
Caratteristiche
Istituto
Presupposti Chi riguarda Chi lo
dispone Procedimento Durata
B) VACANZA NELL’ORGANICO O POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO
Applicazione
extradistrettuale
(sussidiaria rispetto
a: supplenza anche
infradistrettuale,
assegnazione
interna,
coassegnazione
infradistrettuale,
assegnazione
magistrato
distrettuale,
applicazione
infradistrettuale)
- Imprescindibili e
prevalenti esigenze di
servizio dell’ufficio di
destinazione rispetto a
quelle di provenienza
- Indipendentemente
dall’integrale copertura
del relativo organico (ma
la scopertura del distretto,
distinta per funzioni
giudicanti o requirenti,
non può essere inferiore
alla scopertura nazionale
determinata dal CSM alla
data della richiesta)
- Per i procedimenti ex
art. 51, comma 3 bis,
c.p.c. solo ove i
magistrati dell’ufficio
richiedente siano
incompatibili
Tutti i magistrati in servizio.
Ove non sia possibile provvedere
con magistrati con valutazione più
elevata, anche i magistrati che non
hanno conseguito la I valutazione di
professionalità, ma solo dopo il
primo anno dalla presa di possesso
e per svolgere esclusivamente le
funzioni esercitate nell’ufficio di
provenienza.
Eccezioni:
- magistrati appartenenti a distretti
con magistrati in entrata;
- magistrati con funzioni direttive e
semidirettive
- magistrati DDA
- magistrati distrettuali (salvo in
ipotesi di prosecuzione processi a
seguito di trasferimento)
- magistrati trasferiti di ufficio
anche a seguito di disponibilità ex
L. 133/1998 e succ. mod. (prima
che siano decorsi quattro anni dalla
presa di possesso)
CSM
a) richiesta di:
Ministro della giustizia
ovvero
Presidente Corte appello -
uffici giudicanti
Procuratore generale - uffici
requirenti;
b) interpello da parte della VII
Commissione del CSM;
c) dichiarazione disponibilità;
d) parere del Dirigente
dell’ufficio cui appartiene il
magistrato disponibile;
e) parere del Consiglio
giudiziario del distretto in cui
opera il magistrato disponibile
(entro 15 o 7 giorni dalla
richiesta a seconda del distretto
destinatario dell’applicazione)
In caso di interpello deserto:
eventuale rinnovo interpello;
eventuale applicazione
d’ufficio previo parere del
Presidente Corte appello (uffici
giudicanti) o Procuratore
generale (uffici requirenti) ove
ha sede l’ufficio ove opera il
magistrato da applicare.
1 anno,
prorogabile, in
casi di
necessità, per
un periodo non
superiore a 1
ulteriore anno.
In casi di
eccezionale
rilevanza fino a
1 ulteriore anno
per i
procedimenti
relativi ai reati
ex art. 51,
comma 3 bis
c.p.p. in fase
dibattimentale.
74
Caratteristiche
Istituto
Presupposti Chi riguarda Chi lo dispone Procedimento Durata
Applicazione
all’interno del
nel medesimo
ufficio
Necessità di definire uno/più procedimenti
penali in avanzato stato di istruttoria.
Magistrato del settore
penale trasferito ad altra
posizione tabellare
Dirigente
dell’ufficio
decreto motivato
Applicazione
infradistrettuale
a seguito di
trasferimento
Necessità di definire uno/più procedimenti
già incardinati innanzi al giudice
dell’udienza preliminare o del
dibattimento, in avanzato stato di
istruttoria.
Inoltre, in caso di applicazione di
magistrato requirente, necessità di non
disperdere il bagaglio di conoscenze
acquisite.
Magistrato trasferito ad
altro ufficio del
medesimo distretto del
settore penale
Presidente Corte
appello – uffici
giudicanti
Procuratore
generale – uffici
requirenti
a) richiesta del Dirigente
dell’ufficio di provenienza
b) acquisizione da parte del
Presidente CdA o del P.G. del
parere del Dirigente del’ufficio
di destinazione
c) decreto motivato
d) trasmissione al CSM
C) TRASFERIMENTO AD ALTRO UFFICIO O POSIZIONE TABELLARE
Applicazione
extradistrettuale
a seguito di
trasferimento
Necessità di definire uno/più procedimenti
già incardinati innanzi al giudice
dell’udienza preliminare o del
dibattimento, in avanzato stato di
istruttoria.
Inoltre, in caso di applicazione di
magistrato requirente, necessità di non
disperdere il bagaglio di conoscenze
acquisite.
Magistrato trasferito ad
altro ufficio di altro
distretto del settore
penale
CSM
a) richiesta del:
Presidente Corte appello –
uffici giudicanti;
Procuratore generale – uffici
requirenti;
b) acquisizione da parte del CSM
del parere del Dirigente
dell’ufficio di destinazione
75
INDICE ANALITICO
APPLICAZIONE ALL’INTERNO DEL MEDESIMO UFFICIO
– Criteri e presupposti, art. 16
APPLICAZIONE DEI MAGISTRATI REQUIRENTI PER LA TRATTAZIONE DI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O CON FINALITÀ DI TERRORISMO E IN MATERIA DI MISURE DI
PREVENZIONE
– Ambito di applicazione, art. 149
– Applicazione contemporanea per la trattazione di più procedimenti, art. 151
– Approvazione del Consiglio superiore della magistratura, art. 159
– Coassegnazione del procedimento, art. 150
– Competenza del Procuratore generale presso la Corte d’appello, art. 158
– Competenza del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, art. 157
– Durata dell’applicazione, art. 152
– Magistrati della Direzione distrettuale antimafia e delle Procure distrettuali competenti alla
trattazione di procedimenti in materia di terrorismo, art. 154
– Magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, art. 153
– Magistrati della Procura generale presso la Corte d’appello, Divieto di applicazione, art. 156
– Magistrati di altre Procure della Repubblica, art. 155
– Misure di prevenzione, Applicazione, art. 160
APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE
– Applicazioni a tempo pieno o a tempo parziale, art. 112
– Applicazione dello stesso magistrato, art. 130
– Applicazione extradistrettuale a seguito di trasferimento, art. 18
– – Magistrato trasferito in altro distretto, art. 131
– – Magistrato requirente trasferito in altro distretto, art. 132
– Applicazione extradistrettuale d’ufficio, art. 124
– Applicazione extradistrettuale, Definizione, Rinvio art. 15
– Competenza, art. 115
– Compiti dell’applicato, art. 111
– Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione, art. 121
– Criteri di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, art.
122
– Dichiarazione di disponibilità, art. 118
– Dichiarazione di disponibilità, Revoca, art. 123
– Durata, art. 126
– Interpello, art. 117
– Legittimazione, art. 114
– Magistrati che possono essere destinati in applicazione extradistrettuale, art. 110
– Parere del Consiglio giudiziario, art. 120
– Parere del dirigente dell’ufficio giudiziario, art. 119
– Presupposti per l’applicazione extradistrettuale, art. 109
– Proroga, art. 127
– Proroga, Richiesta, art. 128
– Richiesta di applicazione extradistrettuale, art. 116
76
– Sospensione, art. 129
– Supplenza sul ruolo del magistrato applicato, art. 113
– Variazioni tabellari, art. 125
APPLICAZIONE INFRADISTRETTUALE
– Applicazione a tempo pieno o a tempo parziale di più magistrati, art. 90
– Applicazione a tempo pieno o a tempo parziale, art. 89
– Applicazione dello stesso magistrato, art. 105
– Applicazione infradistrettuale, Definizione, art. 13
– Applicazione infradistrettuale, Presupposti, art. 83
– Applicazione infradistrettuale a seguito di trasferimento, art. 17
– – Magistrato trasferito ad altra sede all’interno del medesimo distretto, art. 107
– – Magistrato requirente trasferito ad altra sede all’interno del medesimo distretto, art. 108
– Competenza, art. 97
– Compiti dell’applicato, art. 88
– Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione infradistrettuale, art. 99
– Criteri di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, art.
100
– Durata dell’applicazione infradistrettuale, art. 104
– Interpello, art. 98
– Legittimazione, art. 92
– Magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive, art. 87
– Magistrati che possono essere destinati in applicazione infradistrettuale, art. 84
– Magistrati della direzione distrettuale antimafia, art. 85
– Magistrati onorari, art. 86
– Parere preventivo del Consiglio giudiziario e approvazione del Consiglio superiore della
magistratura, art. 102
– Provvedimento di applicazione infradistrettuale, art. 100
– Sospensione dell’applicazione, art. 106
– Supplenza sul ruolo del magistrato applicato, art. 91
– Uffici requirenti
– – Applicazione negli uffici requirenti, art. 93
– – Applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica alla Procura generale per la
trattazione di singoli procedimenti, art. 95
– – Applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica per l’esercizio delle funzioni di
pubblico ministero nei casi previsti dall’articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del
codice di procedura penale, art. 94
– – Applicazione in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto, Rinvio, art. 96
– Variazioni tabellari dell’ufficio di destinazione, art. 103
APPLICAZIONE PRESSO LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
– Competenza del Consiglio superiore della magistratura e deroga alla disciplina generale, art.
161
– Criteri di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, art.
162
– Durata, art. 164
– Limiti, art. 163
77
– Rinnovo, art. 165
– Sospensione, art. 166
ASSEGNAZIONE CONGIUNTA
– Coassegnazione per singole materie o per singole fasi procedimentali, art. 73
– Collegi, art. 76
– Competenza, art. 77
– Consenso del magistrato designato e designazione di più magistrati, art. 80
– Definizione, art. 12
– Individuazione dei magistrati destinati alla coassegnazione, art. 78
– Magistrato che abbia maturato il periodo di permanenza ultradecennale, art. 72
– Magistrato che non abbia conseguito la prima valutazione di professionalità, art. 74
– Parere del Consiglio giudiziario e trasmissione al Consiglio superiore della magistratura, art.
81
– Presupposti, art. 71
– Provvedimento di assegnazione congiunta, art. 79
– Sede principale del magistrato assegnato congiuntamente, art. 75
– Variazione tabellare, art. 82
ASSEGNAZIONE INTERNA
– Assegnazione interna, definizione, art. 11
– Assegnazione a tempo pieno o parziale, art. 45
– Criteri per la scelta del magistrato, art. 48
– Criteri per la scelta nel caso in cui i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità siano
in numero superiore a quelli da assegnare, art. 49
– Decreto di assegnazione interna, art. 50
– Durata, art. 46
– Interpello, art. 47
– Presupposti, art. 44
CIRCOLARE
– Ambito di applicazione, art. 1
– Sostituzione di circolari precedenti, art. 173
COLLEGI GIUDICANTI
– Composizione, art. 5
CONGELAMENTO DEL RUOLO
– Criteri, art. 4
DISPOSIZIONI SPECIALI
– Avocazione per mancato esercizio dell’azione penale, art. 171
– Corte di assise, art. 167
– Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro, art. 170
78
– Uffici di sorveglianza, art. 168
– Uffici giudiziari della provincia di Bolzano, art. 172
– Uffici minorili, art. 169
MAGISTRATI DISTRETTUALI
– Magistrati distrettuali, art. 133
– Funzioni, art. 134
– Magistrato distrettuale in sostituzione, art. 10
– – Assegnazione in sostituzione, art. 135
– – Assenza dal servizio originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, art. 137
– – Assenze dal servizio in numero superiore ai magistrati distrettuali, art. 144
– – Criteri di designazione, art. 139
– – Criteri di designazione, Procedimento, art. 140
– – Divieto di contemporanea sostituzione di più magistrati assenti, art. 138
– – Effetti della modifica della assegnazione e procedimenti pendenti, art. 146
– – Modifica della precedente assegnazione, art. 145
– – Parere del Consiglio giudiziario e trasmissione al Consiglio superiore della magistratura, art.
143
– – Presupposti per l’assegnazione in sostituzione, art. 136
– – Provvedimento di assegnazione, art. 142
– – Segnalazione delle esigenze di servizio, art. 141
– Magistrato distrettuale in applicazione, art. 14
– – Applicazione dei magistrati distrettuali, art. 147
– – Parere del Consiglio giudiziario e trasmissione al Consiglio superiore della magistratura, art.
148
STRUMENTI PER IL GOVERNO DELLE DIFFICOLTÀ ORGANIZZATIVE
– Presupposti e classificazione, art. 3
SUPPLENZA, DISPOSIZIONI GENERALI
–Casi, art. 23
–Collegi, art. 26
–Compiti del supplente, art. 25
–Durata, art. 27
–Magistrati onorari, art. 21
–Magistrati professionali, art. 20
–Proposte tabellari e progetti organizzativi, art. 22
–Supplenza infradistrettuale, art. 24
SUPPLENZA ALL’INTERNO DEL MEDESIMO UFFICIO
–Competenza, art.28
–Consenso del magistrato designato, art. 29
–Definizione, art. 8
–Interpello per la supplenza superiore a sessanta giorni disposta al di fuori delle tabelle o dei
progetti organizzativi, art. 31
–Parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, art. 34
79
–Requisiti del provvedimento di supplenza adottato in deroga alle tabelle, art. 33
–Supplenza disposta al di fuori dei criteri indicati in tabella o nel progetto organizzativo, art. 30
–Trasmissione del provvedimento di supplenza al Consiglio superiore della magistratura, art. 36
–Trasmissione del provvedimento di supplenza negli uffici requirenti, art. 35
–Variazione tabellare, art. 32
SUPPLENZA DEI COMPONENTI PRIVATI DI ORGANI GIUDIZIARI SPECIALIZZATI
–Criteri, art. 43
SUPPLENZA DEI TITOLARI DI FUNZIONI DIRETTIVE E SEMIDIRETTIVE
–Supplenza del Presidente della Corte d’appello o del Presidente del Tribunale, art. 37
–Supplenza del Presidente di sezione della Corte d’appello o del Tribunale, art. 38
–Supplenza dei dirigenti degli uffici requirenti, art. 39
SUPPLENZA INFRADISTRETTUALE
–Collegi, art. 65
–Competenza, art. 66
–Criteri per la destinazione in supplenza e durata, art. 67
–Presupposti, art. 62
–Provvedimento di supplenza infradistrettuale, art. 68
–Rinvio alla disciplina per la supplenza interna, art. 70
–Ruolo del magistrato sostituito, art. 63
–Definizione, art. 9
–Trasmissione del provvedimento al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della
magistratura, art. 69
–Vincolo della medesima competenza, Non operatività, art. 64
SUPPLENZA NELLA CORTE D’APPELLO
–Criteri, art. 41
–Supplenza esterna, art. 42
SUSSIDIARIETÀ
– Principio, art. 2
TABELLA INFRADISTRETTUALE
– Attuazione, art. 7
– Criteri per l’assegnazione degli affari, art. 56
– Individuazione degli uffici, art. 51
– Magistrati che si trovino nelle condizioni di cui articolo 117, comma 4, della circolare sulla
formazione delle tabelle, art. 59
– Magistrati con funzioni semidirettive, art. 57
– Magistrati con prole di età inferiore a sei anni, art. 58
– Magistrati da inserire nelle tabelle come supplenti o in assegnazione congiunta, art. 54
– Magistrati della Direzione distrettuale antimafia, art. 61
80
– Magistrati onorari, art. 60
– Presupposti per l’operatività dell’istituto della coassegnazione, art. 55
– Procedimento, art. 52
– Riunioni per la formazione delle tabelle, art. 53
– Tabelle infradistrettuali, definizione, art. 6
ULTRADECENNALITÀ
– proroga, art. 19
81
APPENDICE NORMATIVA
I. - Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (in Gazz. Uff., 4 febbraio, n. 28). - Ordinamento
giudiziario
Articolo 7 bis, articolo 7 ter, articolo 97, articolo 98, articolo 104, articolo 108, articolo 109,
articolo 110 e articolo 192
II. - Legge 26 luglio 1975, n. 354 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 agosto, n. 212). -
Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà
Articolo 70
I. - Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (in Gazz. Uff., 15
novembre, n. 304). - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego.
Articolo 37
III. - Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
Articolo 51 e articolo 190 bis
IV. - Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 5 agosto,
n. 182). - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni.
Articolo 3
V. - Legge 13 febbraio 2001, n. 48 (in Gazz. Uff., 12 marzo, n. 59). - Aumento del ruolo
organico e disciplina dell'accesso in magistratura.
Articolo 4, articolo 5, articolo 6, articolo 7 e articolo 8
VI. - Decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 302). - Decreto
convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2010, n. 24. - Interventi urgenti in materia di
funzionalità del sistema giudiziario.
82
Articolo 3
VII. - Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (in Suppl. Ordinario n. 214 alla Gazz. Uff.,
28 settembre, n. 226). - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136.
Articolo 105 e articolo 106
VIII. - Decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13 (in Gazz. Uff., 17 febbraio 2017, n. 40). -
Decreto convertito con modificazioni dalla Legge 13 aprile 2017, n. 46. - Disposizioni urgenti per
l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto
dell'immigrazione illegale.
Articolo 11
83
I. - Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (in Gazz. Uff., 4 febbraio, n. 28). - Ordinamento
giudiziario
Articolo 7 bis
Tabelle degli uffici giudicanti 1.
1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 in sezioni, la destinazione dei singoli
magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la
designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'art. 47- bis , secondo
comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47- quater , secondo
comma, e 50-bis , il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e
la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e
giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle
proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio,
l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei
criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun
caso la nullita` dei provvedimenti adottati 2.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura,
valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11
della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute
esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli
giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici
sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare 3.
2- bis . Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la
fase delle indagini preliminari nonchè di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che
hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice
dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento4.
2- ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari
nonchè il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo
stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell’ articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi
abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è
prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima5.
[2- quater . Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia
esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.] 6
2- quinquies . Le disposizioni dei commi 2- bis , 2- ter e 2- quater possono essere derogate per
imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni
di cui ai commi 1 e 27.
2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono
istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di
Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi
specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una
copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati
rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del
Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le
dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di
misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie
dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio
84
superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il
collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza
nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni
civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze8.
3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura
delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della
Corte di cassazione9.
3- bis . Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono
istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i
magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici 10.
3- ter . Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano
nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e
giustizia per la emanazione del relativo decreto11.
3- quater . L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella
infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità
per gli uffici giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro
degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità
funzionali dei magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti
viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario12.
3- quinquies . Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima
attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed
economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non
opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni 13.
3- sexies . Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3- bis , si
osservano le procedure previste dal comma 214.
[1] Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
[2] Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per
l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1,
comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente modificato dall'articolo 4, comma
19, lettere a) e b), della Legge 30 luglio 2007, n. 111.
[3] Comma modificato dall'articolo 4, comma 19, lettera b), della Legge 30 luglio 2007, n.
111.
[4] Comma aggiunto dall'articolo 57, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 e
successivamente modificato dall'articolo 24, comma 1, della Legge 1 marzo 2001, n. 63.
[5] Comma aggiunto dall'articolo 57, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 e
successivamente modificato dall'articolo 2, comma 27, della Legge 25 luglio 2005, n. 150 e
dall'articolo 4, comma 19, lettera c), della Legge 30 luglio 2007, n. 111.
[6] Comma aggiunto dall'articolo 57, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 e
successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 20, della Legge 30 luglio 2007, n. 111.
[7] Comma aggiunto dall'articolo 57, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479.
[8] Comma inserito dall'articolo 33, comma 1, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.
[9] Comma modificato dall'articolo 4, comma 19, lettera d), della Legge 30 luglio 2007, n.
111.
[10] Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.
[11] Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.
85
[12] Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.
[13] Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.
[14] Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.
Articolo 7 ter
Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti (1) (2).
1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata,
rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la
dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore
della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima
procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini
preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in
capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di
un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il
dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una
sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene
comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato (3).
2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresi' i criteri per la sostituzione del
giudice astenuto, ricusato o impedito.
[Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione
degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.] (4)
(1) Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138.
(3) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,
per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1,
comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente modificato dall'articolo 1, comma
1, lettera b), del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138.
(4) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,
per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1,
comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente abrogato dall'articolo 7, comma 1,
lettera a), del D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.
CAPO III
DELLE SUPPLENZE E DELLE APPLICAZIONI
SEZIONE I
DELLE SUPPLENZE
Articolo 97
Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali.
Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna
sezione sono costituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.
Il provvedimento è emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o
della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i
minorenni, per i magistrati addetti ai rispettivi uffici (1).
Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti
di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche (2).
86
E' vietato l'intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al collegio.
I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'art. 7- bis , comma 3- bis , sono adottati dal
presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che
si tratti di uffici giudicanti o requirenti (3).
(1) Comma sostituito dall'articolo 25, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Comma sostituito dall'articolo 25, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(3) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 3, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.
Articolo 98
Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni.
I magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma dell'articolo precedente, e
quelli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini
preliminari e alle sezioni delle controversie individuali in materia corporativa, nonché i giudici di
sorveglianza possono anche far parte di qualunque sezione della corte o del tribunale ordinario (2).
(1) A norma dell'articolo 4, comma 1, della Legge 9 marzo 1971, n. 35, le disposizioni
contenute nel presente articolo , non si applicano ai magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e
alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali.
(2) Articolo modificato dall'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
Articolo 104
Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della
sezione (1).
Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di
impedimento del titolare viene designato annualmente.
Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il
più anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente
attribuite, il presidente del tribunale è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in
mancanza di essi, dal più anziano dei giudici (2).
(1) Articolo modificato dall'articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Per la deroga al presente articolo vedi l'articolo 16-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre
2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Articolo 108
Supplenza dei magistrati della corte di appello (1).
Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di
mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.
Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il
più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla
sezione.
Se in una sezione manca, o è impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per
costituire il collegio giudicante, il primo presidente, quando non può provvedere a norma dell'art.
97, delega a supplirli il presidente o il più anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario
(2).
87
(1) Per la deroga al presente articolo vedi l'articolo 16-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre
2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 .
(2) Comma modificato dall'articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
Articolo 109
Supplenza di magistrati del pubblico ministero.
In caso di mancanza o di impedimento:
del procuratore generale del Re Imperatore, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto
anziano;
del procuratore della Repubblica ove non sia stato nominato un vicario, regge l'ufficio il
procuratore aggiunto o il sostituto anziano;
di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore
generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate
temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto (1) (2).
(1) Comma modificato dall'articolo 27, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e
successivamente dall'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.
(2) Per la deroga al presente articolo vedi l'articolo 16-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre
2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 .
SEZIONE II
DELLE APPLICAZIONI
Articolo 110
Applicazione dei magistrati (1).
1. Possono essere applicati [alle preture circondariali,] ai tribunali ordinari, ai tribunali per i
minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del
relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno
o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli
stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70,
comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I
magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato
di corte d'appello (2).
2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati
indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle
tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione è disposta con decreto motivato,
sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio
presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso uffici del pubblico
ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di
grazia e giustizia a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1958, n. 916.
3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro
distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri
obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del
Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale
presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce
l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che
dovrebbe essere applicato. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve
88
essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il
magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.
3 -bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti
di Corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno,
Reggio di Calabria, il Consiglio superiore dalla magistratura provvede d'urgenza nel termine di
quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni (3).
4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente
l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
5. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al
quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In
ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine
del periodo precedente. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di
appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai
procedimenti per uno dei reati previsti dall' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale , è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti (4).
6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.
7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più
procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato
applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di
procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3- bis , del codice di procedura penale
(5).
(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 febbraio 1989, n. 58 e
successivamente dall'articolo 1 della Legge 16 ottobre 1991, n. 321.
(2) Comma modificato dall'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per
l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1,
comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.
(3) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 23 ottobre 1992, n. 416.
(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 14 maggio 2002, n. 94.
(5) Comma sostituito dall'articolo 21, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito
con modificazioni dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 e successivamente modificato dall'articolo 2,
comma 1, lettera b), del D.Lgs. 23 ottobre 1992, n. 416.
Articolo 192
Assegnazione delle sedi per tramutamento.
L'assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti:
La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
giustizia. L'annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.
Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro della
giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità della
vacanza o dall'annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale.[ Esse conservano validità fino a quando
non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate] (2) .
All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La scelta tra gli aspiranti è
fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute,
al merito ed all'anzianità.
Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali quelli indicati nell'articolo
148.
89
Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle
requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio
superiore della magistratura.
Se la vacanza è stata annunciata nel Bollettino Ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede
vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano presentata precedentemente,
entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della
domanda.
(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 8, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143,
convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2008, n. 181.
90
II. - Legge 26 luglio 1975, n. 354 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 agosto, n. 212). -
Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà
Articolo 70
Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza (1).
1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione
distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in
prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la
semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, nonché della
riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione
delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per
ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge (2).
2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i
provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non
fa parte del collegio.
3. Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella
circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le
categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche.
4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in
numero adeguato alle necessita del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.
5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua
assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni
giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli
esperti di cui al precedente comma 4.
6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui
giurisdizione è posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.
7. La composizione dei collegi giudicanti è annualmente determinata secondo le disposizioni
dell'ordinamento giudiziario.
8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di
parità di voti prevale il voto del presidente.
9. Omissis (3) .
(1) Articolo modificato dall'articolo 9 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 e successivamente
sostituito dall'articolo 22 della legge del 10 ottobre 1986, n. 663.
(2) Comma modificato dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2001, n. 40 e successivamente
dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 2002, n. 277.
(3) Comma abrogato dall'articolo 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza
indicata dall'articolo 302 del medesimo decreto.
91
Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (in Gazz. Uff., 15 novembre,
n. 304). - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di
proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego.
Articolo 37
La copertura dei posti vacanti riservati agli appartenenti ai tre gruppi linguistici è disposta
mediante destinazione agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano degli aspiranti, appartenenti
ai gruppi suddetti, che abbiano superato l'esame per uditore giudiziario ed effettuato il tirocinio
previsto dall'ordinamento giudiziario negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano.
Alla temporanea copertura dei posti vacanti per mancanza o insufficienza di aspiranti, il
presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la competente corte di appello
possono provvedere con le necessarie applicazioni, con magistrati preferibilmente a conoscenza
della lingua tedesca.
L'applicazione non può superare la durata di un anno.
92
III. - Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447.
Articolo 51
Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale 1.
1. Le funzioni di pubblico ministero [107 4 Cost.] sono esercitate [70-72 Ord. giud.; 3 disp.
att.]:
a) nelle indagini preliminari [326 s.] e nei procedimenti di primo grado [438 s., 448, 459, 465
s.] dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale 23;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello
o presso la corte di cassazione [570 3].
2. Nei casi di avocazione [53 3, 372, 412], le funzioni previste dal comma 1, lettera a), sono
esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione
previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo 4.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il
giudice competente a norma del capo II del titolo I [655, 678 3].
3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo
12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis,
416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo , nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo
291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, e [dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,] le funzioni indicate nel
comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente 5.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta
il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati
motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un
magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente 6.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di
terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente7.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 414 bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter,
615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-
ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera
a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente 8.
[1] La rubrica originaria ("Uffici del pubblico ministero") è stata così sostituita dall'art. 3 d.l.
20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Sulla direzione
distrettuale antimafia e sul procuratore nazionale antimafia v. gli artt. 70-bis e 76-bis Ord. giud. V.
93
inoltre l'art. 13 l. 16 marzo 2006, n. 146, entrata in vigore il 12 aprile 2006 (il giorno successivo alla
sua pubblicazione in G.U.).
[2] Lettera modificata dall'art. 175 D.l. 19 febbraio 1998, n. 51.
[3] Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 50, D.l. 28 agosto 2000, n. 274.
[4] Testo modificato ai sensi dell'art. 20 d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17
aprile 2015, n. 43, che recita: «le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, si
intendono sostituite dalle seguenti: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo" e le parole:
"Direzione nazionale antimafia" si intendono sostituite dalle seguenti: "Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo". L'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20
gennaio 1992, n. 8 ha aggiunto il secondo periodo al comma.
[5] Il comma è stato modificato dall'art. 5 2 l. 19 marzo 2001, n. 92 e successivamente:
dall'art. 6, comma 1 b, l. 11 agosto 2003, n. 228 che ha inserito le parole «416, sesto comma, 600,
601, 602»; dall'art. 15, comma 4, l. 23 luglio 2009, n. 99, che, per i procedimenti iniziati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge, ha inserito le parole: «416, realizzato allo
scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474»; dall'art. 11, l. 13 agosto 2010, n. 136,
che ha aggiunto le parole «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; dall'art.
5, l. 1° ottobre 2012, n. 172, che ha sostituito alle parole: «416, sesto comma», le parole: «416,
sesto e settimo comma»; dall'art. 2, l. 23 febbraio 2015, n. 19, che ha inserito il riferimento all'art.
416 ter. Il comma era stato inserito dall'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif.,
nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Da ultimo, l'articolo 18, comma 3, del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13 ,
convertito, con modif., in l. 13 aprile 2017, n. 46 , ha inserito dopo le parole: «416, sesto e settimo
comma,» le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo
12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,». Comma
da ultimo modificato dall'art. 3, comma 2, lettere a) e b) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che hanno
rispettivamente inserito le parole: «, 452-quaterdecies» e soppresso le seguenti : «e dall'articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
[6] Le parole «e dai commi 3-quater e 3-quinquies» sono state aggiunte dall'art. 2, d.l. 23
maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125. Il comma era stato inserito
dall'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8.
[7] Comma aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 10-bis 1 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374,
conv., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n. 438, e successivamente modificato dall'art. 2, d.l. 23
maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125, che ha soppresso il secondo
periodo del comma che recitava: «Si applicano le disposizioni del comma 3-ter».
[8] Comma inserito dall'art. 11 l. 18 marzo 2008, n. 48 e modificato dall'art. 5, l. 1° ottobre
2012, n. 172, che ha sostituito alle parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-
quinquies», le parole: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-
undecies»
Articolo 190 bis
Requisiti della prova in casi particolari (1).
1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è
richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già
reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la
persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui
verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o
circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna
delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze (2).
94
1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli
articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di
cui all'articolo 600-quater.1, (3) 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-
octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici e, in
ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di
particolare vulnerabilità (4).
(1) Articolo inserito dall'art. 3 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto
1992, n. 356.
(2) Comma così sostituito dall'art. 3 l. 1° marzo 2001, n. 63.
(3) Le parole «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,»
sono state inserite dall'art. 14 1 l. 6 febbraio 2006, n. 38.
(4) L'art. 1 d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212 ha aggiunto le parole «e, in ogni caso, quando
l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare
vulnerabilità». Il comma è stato aggiunto dall'art. 13, comma 2, l. 3 agosto 1998, n. 269.
95
IV. - Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 5 agosto,
n. 182). - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni.
Articolo 3
Applicazione e supplenza dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili.
1. I magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili non possono essere destinati in
applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili
esigenze di servizio.
96
V. - Legge 13 febbraio 2001, n. 48 (in Gazz. Uff., 12 marzo, n. 59). - Aumento del ruolo
organico e disciplina dell'accesso in magistratura.
CAPO II
SOSTITUZIONE DEI MAGISTRATI ASSENTI DAL SERVIZIO
Articolo 4
(Magistrati distrettuali).
1. Con i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1, il Ministro della giustizia provvede alla
formazione presso ogni corte di appello della pianta organica dei magistrati distrettuali, costituita
dai magistrati di corte di appello e dai magistrati di tribunale, da destinare alla sostituzione dei
magistrati del distretto. I magistrati di appello possono essere chiamati a sostituire magistrati di
tribunale e viceversa. In tale ultimo caso le funzioni svolte sono comunque considerate funzioni di
magistrati di tribunale.
2. La consistenza numerica di ciascuna pianta organica è determinata con decreto del Ministro
della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle medie statistiche di
assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Il numero dei magistrati distrettuali è soggetto a revisione biennale da parte del Ministro
della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle medie statistiche di
assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei due anni precedenti.
4. Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 2 e 3, devono distinguersi i magistrati
distrettuali destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli
destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni requirenti.
5. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato distrettuale esercita le sue
funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.
Articolo 5
(Compiti dei magistrati distrettuali).
1. I magistrati distrettuali sono chiamati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza
dall'ufficio:
a) aspettativa per malattia o per altra causa;
b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le
altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n.53;
c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non
contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato
scoperto;
d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;
e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 125-ter
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.
2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o
semidirettive.
Articolo 6
(Designazione dei magistrati in sostituzione).
1. In presenza di alcuna delle situazioni previste nell'articolo 5, il presidente della corte
d'appello, sentito il consiglio giudiziario, provvede alla sostituzione del magistrato assente
designando uno dei magistrati ricompresi nella pianta organica di cui all'articolo 4 sulla base dei
97
criteri predeterminati al momento della formazione delle tabelle. Il procuratore generale presso la
corte d'appello provvede, con le stesse modalità, alla designazione dei magistrati requirenti.
2. I provvedimenti di designazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.
3. Il magistrato distrettuale che, allorquando viene meno la sostituzione, abbia in corso la
celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell'esercizio delle
funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.
Articolo 7
(Ulteriori attribuzioni dei magistrati distrettuali).
1. Quando non sussistono i presupposti per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, i
magistrati distrettuali sono applicati negli uffici giudiziari del distretto secondo le disposizioni
previste dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, fatta
eccezione per quella di cui al terzo periodo del comma 5 dello stesso articolo 110 . L'applicazione
può essere revocata con la medesima procedura qualora risulti la necessità di procedere alla
sostituzione di un magistrato assente dal servizio.
[ 2. Quando non sussiste necessità di applicazione, i magistrati distrettuali possono essere
utilizzati dai consigli giudiziari per le attività preparatorie ed attuative delle loro deliberazioni. ] (1)
(1) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
Articolo 8
(Destinazione alle funzioni di magistrato distrettuale).
1. I posti destinati ai magistrati distrettuali sono messi a concorso con le procedure ordinarie.
2. Qualora i posti messi a concorso in un distretto siano rimasti scoperti in misura non
inferiore al 25 per cento, ai magistrati successivamente destinati a tale sede, con funzioni di
magistrato distrettuale, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5 della legge 4 maggio
1998, n. 133, sino a che il numero dei posti scoperto non scende al di sotto del predetto valore, con
oneri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.
98
VI. - Decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 302). - Decreto
convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2010, n. 24. - Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario.
Articolo 3
Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti
1. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1
della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano
intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio
superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 4
maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima o
la seconda valutazione di professionalità, con esclusione di coloro che abbiano conseguito
valutazioni superiori alle predette. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere
altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o,
comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito
delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato
domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero
ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. [Il trasferimento d'ufficio di
cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100
chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio.] Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di
cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di
passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa [all'interno di altri distretti della
stessa regione,] previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
(1).
2. Non possono essere trasferiti d'ufficio ai sensi del presente articolo :
a) magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per
cento dell'organico;
b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate;
c) magistrati che sono stati assegnati o trasferiti nella sede ove prestano servizio ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, o dell'articolo 33, comma 5, della legge
5 febbraio 1992, n. 104;
d) magistrati che sono genitori di prole di età inferiore a tre anni.
3. La percentuale di cui al comma 2, lettera a), è calcolata per eccesso o per difetto a seconda
che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5
l'arrotondamento avviene per difetto.
4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione
della delibera di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.
5. Il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che
prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è
possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si
considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di
Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari; per il distretto di Messina anche quello di
Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania; per il
distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria. Per la Sardegna si
considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si
considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna e per la Calabria anche la regione Sicilia (2).
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6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in
considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del
caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.
7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con
riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il
trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dell'ufficio è trasferito il
magistrato con minore anzianità nel ruolo.
8. Ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3 e 5 della
legge 4 maggio 1998 n. 133. Nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno
di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennità di cui all'articolo 2 della
legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è ridotta della metà di quanto previsto dal
medesimo articolo . Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato (3).
(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 2010, n. 24, in sede
di conversione.
(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 2010, n. 24, in sede
di conversione.
(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 2010, n. 24, in sede
di conversione.
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VII. - Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (in Suppl. Ordinario n. 214 alla Gazz. Uff.,
28 settembre, n. 226). - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136.
Articolo 105
Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e
comma 3-quater, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche
esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i
magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e quelli appartenenti alle
direzioni distrettuali antimafia oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di
procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale nonchè, con il loro consenso, magistrati
di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando
sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche
e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il
decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si
tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il
decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è
comunicato al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (1).
2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al
quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.
3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al
Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonchè al Ministro della giustizia.
4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la
trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.
(1) Comma modificato dall'articolo 10, comma 3, lettera a), del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7,
convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43.
Articolo 106
Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione
1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può disporre, nell'ambito dei poteri
attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore
distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione
patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 105 (1).
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte
d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la
trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore
della Repubblica presso il giudice competente.
(1) Comma modificato dall'articolo 10, comma 4, del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito
con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43.
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VIII. - Decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13 (in Gazz. Uff., 17 febbraio 2017, n. 40). -
Decreto convertito con modificazioni dalla Legge 13 aprile 2017, n. 46. - Disposizioni urgenti per
l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto
dell'immigrazione illegale.
Articolo 11
Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di
riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari
connessi ai fenomeni dell'immigrazione
1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della
magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare
l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al
regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio
nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il
Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari sede della sezione specializzata in
materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati
da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per
la procedura di interpello e la sua definizione.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di
diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.
3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interpelli
di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo
pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per
cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive
modificazioni. [A tal fine è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612
per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019.] (1)
3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno
2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019 (2).
(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 13 aprile 2017 n. 46, in sede di
conversione.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 13 aprile 2017 n. 46, in sede di
conversione.
